Risarcito il disagio del dipendente in seguito a rapina in banca

26.07.2013 11:06

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 18 luglio 2013 n. 17585

 

La Corte di Cassazione fornisce un parere contrario rispetto alla Corte d’Appello di L’Aquila. La corte territoriale aveva stabilito che, in caso di rapina, al dipendente di banca spettasse un risarcimento danni senza che egli fosse tenuto a fornire la prova dell’inadeguatezza del sistema interno di sicurezza.  Secondo la Corte era sufficiente la semplice dimostrazione  della sussistenza di un danno subito  e del nesso causale con la prestazione svolta dal dipendente.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, il lavoratore che agisce perché gli venga riconosciuto il danno differenziale da infortunio sul lavoro, ha l’onere di provare ed allegare 1) l’esistenza dell’obbligazione lavorativa 2) l’esistenza del danno ed il nesso causale con la prestazione svolta  , mentre il datore di lavoro è tenuto a dare prova del fatto di avere adempiuto all’obbligo di sicurezza , assicurando tutte le misure necessarie per scongiurare il danno. Inoltre, sempre secondo la Corte, il lavoratore che denunci di essere stata vittima di un danno di salute legato all’attività lavorativa, è tenuto a comprovare l’esistenza del danno e  il nesso causale con la nocività del luogo di lavoro:  non è necessario indicare le norme antinfortunistiche violate o l’inadempimento di obblighi di sicurezza. Qualora il lavoratore provasse tali circostanze, il datore è tenuto a provare di avere approntato tutte le misure di sicurezza necessarie.