Questione aperta sugli obblighi giuridici del proprietario incolpevole di area inquinata
Obblighi giuridici in capo al proprietario incolpevole di un’area inquinata: remissione all’Adunanza Plenaria
Cons. Stato Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3515
Controversia riguardante i limiti degli obblighi di un proprietario di un’area inquinata che non sia colpevole .dell’inquinamento. Esistono in giurisprudenza diverse posizioni a riguardo: per alcuni sussistono in capo al proprietario degli obblighi giuridici, per altri no. La Sezione specifica che la parte che sostiene la sussistenza degli obblighi basa tale convinzione sul principio comunitario “ chi inquina paga” . Tale principio, pur richiedendo di individuare il responsabile dell’inquinamento, non richiede che la collettività debba sostenere integralmente i costi degli interventi di bonifica. Ciò accadrebbe , invece, se non esistessero degli oneri sulla proprietà . A sostegno di ciò, sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: la responsabilità del proprietario non deriva dal nesso causale o da requisiti soggettivi, bensì dal mero collegamento del soggetto con il sito, con la res. L’orientamento opposto, invece, richiama alcune norme del Codice dell’Ambiente che non attribuisce alcun obbligo al proprietario: in caso non venga individuato il responsabile, le opere di bonifica saranno di competenza delle Amministrazioni.
Data la difficoltà di decisione causata dalle diverse posizioni giurisprudenziali , la Sesta Sezione richiede l’intervento della Plenaria.