Privacy e dati sensibili sul luogo di lavoro : un caso concreto

10.08.2013 11:20

Parliamo di un problema  interessante, in quanto la questione abbraccia la delicata questione della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali, il Tribunale di Palermo e la Corte di Cassazione hanno aderito allo stesso orientamento per il quale è illegittimo il trattamento dei dati da parte di un’azienda che, prima per una contestazione disciplinare e poi per una intimazione di licenziamento, ha utilizzato il contenuto degli accessi ai siti internet non autorizzati  visitati dal lavoratore durante l’orario di lavoro. Dalla documentazione emergeva un quadro abbastanza completo degli interessi del dipendente: dall’orientamento politico a quello sindacale, religioso, fino ad arrivare a quello sessuale.

Lo stesso prestatore ha dunque richiesto il blocco e la cancellazione dei dati appellandosi all’art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali , affermando l’illegittimità del trattamento degli stessi da parte dell’azienda, in quanto rientravano nell’ambito dei dati sensibili.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda,  “sottoscrivendo” l’orientamento cui avevano aderito le precedenti autorità: la contestazione disciplinare era lecita ma il trattamento dei dati sensibili aveva avuto carattere “eccedente” rispetto allo scopo. Alla società, per giustificare l’illiceità della condotta del dipendente, sarebbe bastato provare gli accessi indebiti ad internet, senza entrare nel merito dei contenuti. L’unico caso in cui i dati sensibili possano essere trattati dai datori di lavoro si verifica quando tale condotta risulti indispensabile per fare valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. Nel caso  concreto non sussisteva l’indispensabilità.