Non sussiste diffamazione quando giornalista pubblica dichiarazioni lesive tra personaggi famosi
Sentenza 2 luglio 2013, n. 28502 , Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Caso di specie: un giornalista è ritenuto dai giudici di merito responsabile per il delitto di diffamazione ai danni del Presidente e dei membri della Croce Rossa Italiana: ha infatti pubblicato l’intervista di un soggetto politicamente, economicamente e socialmente in risalto , contenente argomentazioni diffamanti di altri personaggi dalla posizione sociale ugualmente rilevante.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, non sussiste antigiuridicità quando ricorrono i requisiti dell’interesse sociale, di un linguaggio contenuto e della verità di quanto viene raccontato.
Quando un personaggio pubblico rilascia dichiarazioni diffamanti nei riguardi di altri personaggi che ricoprano la stessa posizione, la notizia, anche se lede l’altrui reputazione, deve essere pubblicata nell’interesse della collettività ( art. 21 Costituzione).
Non si può pretendere che il giornalista verifichi la veridicità storica del contenuto dell’intervista, in quanto si creerebbe un grave pericolo di compressione della libertà di stampa, sia perché al giornalista non compete un potere di censura, sia perché la notizia , che nasce da un’opinione non benevola nei confronti di un altro personaggio noto, verrebbe privata del suo significato e della sua sostanziale essenza.
Non sussiste diffamazione per il giornalista che pubblica dichiarazioni lesive tra persone famose.