La problematica del dolo eventuale e della colpa cosciente

30.06.2013 15:13
 
La differenza fra dolo eventuale e colpa cosciente si basa sull'accettazione volontaria del rischio da parte del soggetto. Parliamo di dolo eventuale quando l'agente si sia rappresentato mentalmente la possibilità concreta che si verifichi l'evento in conseguenza della sua condotta e nonostante la consapevolezza del rischio agisca ugualmente anche a costo di generare l'evento criminoso. Parliamo invece di colpa cosciente quando il soggetto si rappresenta in astratto la possibilità di provocare l'evento criminoso ma è accompagnato dalla certezza, dalla sicura fiducia che in concreto tale evento non si verificherà. 
 
Un caso concreto ed esposto in qualche manuale di diritto penale è quello tratto dal Tribunale di Cremona.
 
Un giovane sieropositivo, cosciente della sua malattia, ha rapporti sessuali non protetti con la sua fidanzata che poi sarà sua moglie per dieci anni e la quale non è a conoscenza dello stato del marito. La donna viene contagiata dal virus HIV  e in un momento successivo decede a causa del drammatico decorso della malattia. 
 
 Giudizio di primo grado: omicidio volontario commesso con dolo eventuale. I giudici sono stati chiamati a valutare il livello di consapevolezza dell'uomo nei confronti della sua malattia ed il modo d'agire legato ad essa. Per capirlo, si sono concentrati sulle circostanze esterne che sarebbero potute essere dei veri e propri indicatori dell'atteggiamento mentale dell'uomo in merito al livello di consapevolezza della malattia e dei suoi rischi. Tale indicatori possono essere la probabilità del verificarsi dell'evento lesivo, il grado di cultura dell'uomo, di conoscenza della sua malattia e dei suoi rischi, le precauzioni adottate. I giudici sono giunti alla conclusione che : posto che  non si trattava di rapporti occasionali ma regolari e frequenti ( nel cui caso le percentuali di rischio sarebbero calate) ; posto che non venivano usate precauzioni di alcun tipo; posto che il soggetto godeva di una buona conoscenza della sua malattia e dei rischi connessi, si sia rappresentato la reale, concreta, possibilità di generare l'evento lesivo( consistente non solo nella trasmissione della malattia ma anche in un eventuale decesso)  ma abbia agito ugualmente anche a costo di provocarlo.
 
Giudizio di secondo grado confermato dalla Corte di Cassazione: Omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. I giudici hanno valutato in "chiave diversa" i punti fermi individuati in primo grado, considerando l'imputato di mediocre cultura e con limitate conoscenze, ammettendo dunque la possibilità che il soggetto abbia sottovalutato il rischio e sia stato accompagnato da una sicura fiducia che, in concreto, l'evento non si sarebbe verificato. 
 
di Giovanna Cento