Il merito amministrativo
Il merito ha una dimensione residuale: fa riferimento ad un eventuale ambito di scelta che spetta all’amministrazione al di là dei limiti dell’area della legalità ( vincoli giuridici posti dalle norme e dai principi dell’azione amministrativa). Se il potere è integralmente vincolato, il merito è nullo.
Si può presentare una situazione in cui vi sia una scelta fra una pluralità di soluzioni tutte legittime . La scelta può essere presa solo in termini di opportunità o inopportunità ed è insindacabile da parte del giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di legittimità.
DISTINZIONE FRA LEGITTIMITA’ E MERITO SU PIU’ PIANI:
-In sede di controlli amministrativi: Esistono i controlli di legittimità che annullano gli atti amministrativi e i controlli di merito che modificano o sostituiscono l’atto oggetto di controllo e tutela giurisdizionale.
-In sede processuale: Il Codice del processo amministrativo distingue la giurisdizione di legittimità, ovvero quella di cui è investito in via ordinaria il giudice amministrativo, dalla giurisdizione “con cognizione estesa al merito” : Il giudice amministrativo può rivalutare le scelte discrezionali dell’amministrazione e sostituire la propria valutazione. La giurisdizione di merito è limitata a pochi casi tassativi ( art. 134 codice del processo amministrativo) , poiché deroga alla separazione dei poteri.
-Nell’ambito di responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici. La Procura della Corte dei Conti può esercitare un’azione nei limiti dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.