Il lavoro parasubordinato: dai Co.Co.Co alla riforma Fornero
Il lavoro parasubordinato: dai Co.Co.Co alla riforma Fornero
Quando parliamo di lavoro autonomo, parliamo di contratto a prestazioni corrispettive. Il principale requisito è quello del “lavoro “prevalentemente proprio” (art.2222 c.c.) e tale fattispecie si pone come residuale rispetto :
-ai piccoli imprenditori ( art.2083 c.c.)
-alle professioni liberali (art. 2229 c.c.)
-alle attività professionali che hanno la funzione di gestire affari nell’altrui interesse :appalto, trasporto, deposito, mandato).
Col tempo si è venuta a creare una zona di confine tra autonomia e subordinazione: LAVORO AUTONOMO PARASUBORDINATO: collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo di subordinazione ( Co.Co.Co)
QUALIFICAZIONE: Ai fini della qualificazione non risulta rilevante la situazione di debolezza socio-economica e contrattuale di questo lavoratore e neanche la monocommittenza. Inoltre la non esclusività dell’attività personale è compatibile con l’utilizzo di mezzi tecnici o di collaboratori , a patto che l’opera diretta del lavoratore sia prevalente. Perché vi sia continuità, non è necessario riscontrare una ripetizione ininterrotta di incarichi : ciò che rileva è la permanenza nel tempo della collaborazione.
Per coordinamento si intende l’autonomo coordinarsi del lavoratore autonomo , non dovendo configurarsi l’eterodirezione.
Prima del d.lgs 276/2003 era prevista l’estensione a questi lavoratori di alcune limitate tutele proprie del lavoro subordinato , nel rapporto di lavoro o in materia fiscale o previdenziale ( tutela previdenziale per la vecchiaia, invalidità, maternità, carichi di famiglia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, attività sindacale con particolare riferimento alla contrattazione collettiva. Erano inapplicabili invece altre tutele come il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
LA NASCITA DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO ( Co.Co.Pro) (d.lgs 276/2003)
Il lavoro a progetto nasce con una finalità antielusiva. Vi era infatti un abuso dei Co.Co.Co : gli imprenditori ne facevano utilizzo per aggirare le limitazioni e i costi derivanti da un’assunzione con contratto di lavoro subordinato. I Co.Co.Co non comportavano infatti alcuni vincoli giuridici come, ad esempio, le limitazioni di ordine legale alla volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto.
Il lavoro a progetto configura solo una nuova tipologia contrattuale e NON un nuovo genere di lavoro alternativo all’autonomo o al subordinato. La coordinazione coordinata e continuativa continua ha comunque natura autonoma , nonostante le vicinanze con il lavoro subordinato. Propriamente rientra nel c.d. lavoro parasubordinato.
In sostanza, con il d.lgs 276/2003 si va a limitare l’utilizzabilità della fattispecie del lavoro parasubordinato solo ad alcune ipotesi tassative , sostituendola per i restanti casi, con la nuova fattispecie del lavoro a progetto.
Restano legittime le seguenti ipotesi di lavoro parasubordinato: Agenti di commercio, professioni intellettuali richiedenti iscrizione all’albo, componenti degli organi di amministrazione e controllo di società, partecipanti a collegi e commissioni, collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, lavoratori titolari di pensione di vecchiaia, collaboratori della p.a.
IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRIMA E DOPO LA RIFORMA FORNERO.
- Prima della riforma Fornero vi era la possibilità di fare riferimento, nel contratto, ad un programma di lavoro o fase di esso in alternativa all’individuazione del progetto. Se prima vi era quindi la possibilità di fare riferimento anche ad un programma di lavoro , a fronte del quale l’attività del collaboratore assumeva una forma indistinta , con la riforma Fornero si è obbligati a fare riferimento ad uno specifico progetto , determinato dal committente e ben delineato in forma scritta : tale circostanza rende maggiormente identificabile l’attività del collaboratore. Inoltre , la riforma prevede che il progetto sia funzionalmente collegato ad un risultato finale: in tal modo viene confermata la natura autonoma del rapporto di collaborazione: il prestatore , sebbene tenuto ad effettuare prestazioni continuative integrate nell’organizzazione produttiva del committente, non è tenuto ad osservare le direttive riguardo l’esecuzione del lavoro , in quanto è obbligato solamente a fornire il risultato in aderenza a quanto è stato concordato per contratto.
- Al fine di precludere il ricorso al lavoro a progetto anche qualora le modalità esecutive della collaborazione rendano difficile l’autonomia del collaboratore, la riforma Fornero ha stabilito che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (per oggetto sociale si intende il fine sociale per cui l’azienda opera, quindi il contratto di collaborazione non può coincidere con l’oggetto sociale ma deve realizzare un risultato specifico che va al di là dell’oggetto sociale, arricchendo , portando un valore aggiunto ) , né concludersi nell’elencazione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. L’esclusione è stabilita dalla legge ma l’individuazione delle attività che non rientrano nel lavoro a progetto è demandata ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- -Anche il coordinamento del lavoratore al committente deve essere strettamente connesso al tipo di attività che il primo deve svolgere. Il coordinamento può riguardare la modalità di esecuzione del progetto o i tempi di lavoro. La tempistica non deve essere tale da inficiare l’autonomia del collaboratore.
- La durata dell’attività non può essere indeterminata , in quanto connessa alla realizzazione di uno specifico progetto di lavoro.
- Per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo, al criterio della proporzionalità del compenso alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito già fissato dal d.lgs 276/2003 , la riforma Fornero aggiunge l’obbligo di rispettare, tenendo conto della natura dell’attività del collaboratore a progetto, gli importi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Qualora non esistano specifiche previsioni nei contratti collettivi di categoria, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime per i lavoratori subordinati previste nel settore di riferimento per figure professionali analoghe.
- - Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di collaborazione, il recesso anticipato di una delle parti è sempre ammesso per giusta causa. Oltre all’ipotesi di giusta causa, il regime è differenziato: per il committente solo in caso di oggettiva inidoneità professionale del collaboratore; per il collaboratore solo se è previsto dal contratto individuale e nel rispetto del preavviso.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si realizzano al di fuori di un contratto di lavoro a progetto sono illegittimi. Si stabilisce che i rapporti di collaborazione instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto , sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto tutte le ipotesi di lavoro autonomo non continuativo o non coordinato o non prevalentemente personale. Sono esclusi anche i rapporti occasionali, vale a dire quelli di durata complessiva inferiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, purchè il corrispettivo non superi 5.000.00 euro .
Link utili: Riforma Fornero testo integrale: https://www.altalex.com/index.php?idnot=18401
Di Giovanna Cento