Il diritto al cognome è intangibile : una pronuncia

26.08.2013 15:59

Una donna straniera di origine ispanica e dotata di doppio cognome ( paterno e materno) acquisisce la cittadinanza italiana. Col decreto del Ministero dell’Interno di conferimento della cittadinanza, le viene tolto il secondo cognome “ in conformità con le leggi italiane”.

La donna si è rivolta al Tribunale ordinario per la procedura di rettificazione riguardante gli atti dello stato civile e delle correzioni ( art. 95 D.P.R. n. 396/2000).

Il procedimento ha avuto esito positivo . Secondo il Tribunale, la variazione del cognome è da considerarsi illegittima perché contrastante con i principi costituzionali dell’ordinamento sia interno che comunitario.  E’ stato consentito alla donna di conservare il doppio cognome. Il diritto al nome è un diritto inviolabile ( art. 2 Costituzione). Tale diritto è affermato anche in ambito sovranazionale, dalla Corte di Giustizia dell’UE ( principio generale dell’intangibilità del cognome originario). Gli ordinamenti interni devono quindi adeguarsi e permettere di mantenere il proprio cognome originario.