Il contratto collettivo di diritto comune

17.07.2013 11:59

 

Deve essere considerato come il prodotto dell'autonomia privata collettiva. Ha la funzione di disciplinare l'interesse collettivo professionale di un gruppo di lavoratori in modo libero, senza le funzionalizzazioni di un inquadramento pubblicistico. Viene applicata, per tali ragioni, la disciplina generale dei contratti contenuta nel codice civile. 

 

L’articolo 39 della Costituzione , in parte non applicato ( per approfondire https://studentilegge.webnode.it/news/la-mancata-attuazione-del-2%C2%B0%2c-3%C2%B0-e-4%C2%B0-comma-dell%27articolo-39-della-costituzion/ , pur prevedendo esplicitamente il contratto collettivo erga omnes, nomina il contratto collettivo e quindi lo rende di per sé un contratto di diritto speciale. Al di là della sua attuazione, la norma costituzionale presuppone che interessi collettivi possano assumere rilevanza sul piano giuridico e debbano essere soddisfatti ma anche che all’organizzazione sindacale, proprio per il soddisfacimento di tali interessi, sia attribuita un’autonomia collettiva.

 

Lo scopo del contratto collettivo è dunque quello di creare, nei confronti dei datori di lavoro ( che sono parti dei rapporti individuali di lavoro) , una funzione normativa: la predeterminazione dei contenuti essenziali dei rapporti individuali, sia in riferimento al corrispettivo economico, sia in riferimento agli altri istituti che regolano l’instaurazione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto.

 

Si può dunque dire che il contratto collettivo disciplina una serie aperta di rapporti individuali di lavoro, essendo stipulato dal sindacato nell’esercizio di un potere giuridico che gli è stato conferito non dai singoli lavoratori ma dall’ordinamento.

 

Ma in che modo il contratto collettivo di diritto comune influenza i singoli contratti individuali?

 

L’autonomia privata collettiva non produce gli stessi effetti di quella individuale: gli effetti che produce infatti non incidono sul piano obbligatorio in quanto non comportano un obbligo di conformazione ,per le parti del singolo rapporto, alla disciplina collettiva. Al contrario, incidono direttamente sul contenuto stesso dei rapporti individuali con efficacia normativa. Tramite periodici rinnovi, realizzano il modificarsi del contenuto del rapporto.

 

Cosa si intende per inderogabilità?

Per inderogabilità si intende l’impossibilità per il contratto individuale di modificare i contenuti del contratto collettivo di diritto comune, a meno che non sia previsto un trattamento di miglior favore.

E’ da sottolineare che l’inderogabilità non opera sul rapporto fra la legge e l’autonomia privata ma sul rapporto fra autonomia privata collettiva ed autonomia privata individuale.

Nell’ordinamento corporativo, l’inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale aveva portato alla costruzione, da parte della dottrina, della teoria del contratto collettivo come “ fonte eteronoma” di disciplina del contenuto dei contratti individuali: in tal modo si era giunti alla sostituzione automatica delle clausole collettive a quelle individuali difformi, in  virtù dell’articolo 2077 del codice civile.

Una volta caduto l’ordinamento corporativo e nonostante il contratto collettivo fosse rientrato nell’ambito del diritto comune, la giurisprudenza sostenne l’applicabilità dell’articolo 2077 c.c. in quanto l’inderogabilità costituisce un pilastro per la funzione del contratto collettivo, che senza di essa perderebbe efficacia in quanto non si otterrebbe l’effetto di realizzazione dell’interesse collettivo.

 

La non incorporazione del contratto collettivo

Tradizionalmente, si pensava ad un meccanismo di incorporazione , cioè ad un assorbimento del contratto collettivo all’interno del contratto individuale.

Invece il contratto collettivo opera sui rapporti individuali dall’esterno, senza che le sue clausole vengano incorporate nei contratti individuali. Questo avviene grazie al riconoscimento dell’autonomia privata collettiva come espressione di un autonomo potere dei sindacati di regolazione del rapporto di lavoro.

 

Di Giovanna Cento