I regolamenti governativi

24.07.2013 00:05

Quali sono le fonti che “legittimano” i regolamenti governativi?

1)Legge cost. n. 3/2001 :Principio di parallelismo fra competenza legislativa e competenza regolamentare dello Stato : lo Stato è titolare di un potere regolamentare esclusivamente nelle materie che l’art. 117 comma 6 della Costituzione attribuisce alla sua competenza legislativa esclusiva. Tale potere può essere delegato alle Regioni. Nelle altre materie, la potestà regolamentare spetta alle Regioni.

Tuttavia, nelle more dell’approvazione da parte delle regioni di norme di loro competenza o in caso di inerzia di queste ultime, lo Stato può emanare regolamenti nellematerie devolute alla potestà legislativa regionale concorrente o residuale. Tali regolamenti hanno carattere cedevole, dunque perdono efficacia con l’entrata in vigore della normativa da parte di ciascuna regione (art- 11 comma 7 l. n. 11/2005)

2)Art. 87 Cost. : In materia di fonti, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi, atti aventi forza di legge ed emanare regolamenti.

3)Art. 17 l.n. 400/1988 : individua cinque tipi di regolamenti governativi:

 

REGOLAMENTI ESECUTIVI:

-Pongono norme di dettaglio per l’applicazione concreta di una legge

-Non è necessario che la legge di volta in volta attribuisca al Governo il potere di approvarli in quanto la l. 400/1988 è un fondamento legislativo generale.

-In materie coperte da riserva di legge assoluta, sono ammessi solo regolamenti di stretta esecuzione che non inseriscano integrazioni o specificazioni.

-Possono essere utilizzati per dare esecuzione a  regolamenti europei e, quando la legge comunitaria lo consente, anche a direttive.

 

REGOLAMENTI PER L’ATTUAZIONE E L’INTEGRAZIONE:  Possono essere emanati nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta, nel caso in cui la legge si limiti ad individuare i principi generali della materia e autorizzi espressamente il Governo a porre la disciplina di dettaglio.

 

REGOLAMENTIINDIPENDENTI: Emanati in materie non soggette a riserva di legge  laddove manchi una disciplina di rango primario.

 

REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: Sottospecie di regolamenti esecutivi e di attuazione: disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della p.a.

C’è da segnalare che l’art. 97 Cost. pone una riserva di legge relativa in materia di organizzazione di uffici :  è sempre necessaria la disciplina di fonte primaria che delinei i termini generali.

Riguardo l’organizzazione degli uffici ministeriali è necessario fare un discorso a parte. Se si tratta di uffici di stretta collaborazione con i ministri e di uffici di livello dirigenziale generale, si farà ricorso ai REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE. Se si tratta invece di unità dirigenziali di livello inferiore, ci si servirà dei DECRETI MINISTERIALI NON AVENTE NATURA REGOLAMENTARE.

 

REGOLAMENTI DELEGATI O AUTORIZZATI: Intervengono nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta e applicano la delegificazione: in sostanza, sostituiscono la disciplina posta da una fonte primaria con quella posta da una fonte secondaria. La loro entrata in vigore comporta l’abrogazione delle norme vigenti contenute in fonti di rango primario.  La delegificazione svolge la funzione di contrastare la tendenza del Parlamento a disciplinare con leggi molte materie, ponendo anche regole di dettaglio che rendono la disciplina rigida , dal momento che questa può essere modificata solo da una fonte primaria.

CONDIZIONI PER I REGOLAMENTI DELEGATI E LA DELEGIFICAZIONE ( art. 17 secondo comma l.400/1988)

-Occorre una legge che autorizzi il Governo ad emanarli

-La legge deve contenere le norme generali regolatrici della materie ( quindi la delegificazione non è totale)

-La legge deve disporre l’abrogazione delle norme vigenti.

 

REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI ( art. 17 comma 3)

-Materie attribuite a competenza di uno o più ministri

-Possono essere emanati solo nei casi espressamente previsti dalla legge

-Sono sottordinati a regolamenti governativi

-Vengono comunicati prima della loro emanazione al Presidente del Consiglio ai fini di coordinamento.

 

PROFILO FORMALE E PROCEDURALE DEI REGOLAMENTI

-Adottati previo parere del Consiglio di Stato

-Sottoposti a controllo preventivo di legittimità

-Registrati presso la Corte dei Conti

-Pubblicati su Gazzetta Ufficiale

-Il procedimento per la loro adozione non prevede la partecipazione di privati anzi, la esclude

-Non è richiesta la motivazione

 

REGIME GIURIDICO DEI REGOLAMENTI ( Atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi)

 

Per quanto riguarda il profilo di atti formalmente amministrativi:

-Impugnazione di fronte al giudice amministrativo e annullamento: Ove risultino viziati perché contenenti disposizioni contrarie alla legge. Dato che i regolamenti contengono norme generali ed astratte, l’interesse all’impugnazione sussiste quando l’amministrazione abbia emanato un provvedimento amministrativo in grado di incidere sulla sfera giuridica di un individuo.

-Disapplicazione da parte del giudice ordinario: In base al principio di preferenza della legge. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la disapplicazione può avvenire anche da parte del giudice amministrativo in due casi: Quando il provvedimento impugnato viola un regolamento a sua volta difforme dalla legge oppure quando il provvedimento impugnato è conforme ad un regolamento che però contrasta con una legge. In entrambi i casi il giudice esercita il proprio sindacato valutando la legittimità del provvedimento direttamente rispetto alla norma primaria. Il giudice può disapplicare il regolamento anche quando esso non sia stato espressamente impugnato.

 

 

Per quanto riguarda il profilo di atti sostanzialmente normativi:

-Si applicano le norme generali di interpretazione ( art. 12 preleggi)  letterale e logica; vi è la possibilità di ricorrere ad analogia legis ed analogia iuris.

-Vale il principio iura novit curia : le parti possono limitarsi ad allegare e provare i fatti costituenti il diritto affermato mentre la legge non deve essere provata al giudice perché egli la conosce a prescindere da qualsiasi attività delle parti.

-La loro violazione può costituire motivo di ricorso in Cassazione

-Non possono essere oggetto di sindacato di legittimità costituzionale.

 

ALTRI DETTAGLI DA RICORDARE:

L’art. 17 l. n. 400/1988 non esaurisce le tipologie di regolamenti in quanto molte leggi speciali prevedono altre fattispecie particolari.

In seguito alla l. cost. 3/2001 che ha limitato l’ambito dei regolamenti governativi e ministeriali alle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, molte recenti leggi eludono tale divieto autorizzando l’emanazione di decreti ministeriali “ non aventi valore regolamentare” che però contengono prescrizioni generali molto simili a quelle dei regolamenti. Tale fenomeno non fa che rendere ancora più indistinta la distinzione fra atti di regolazione normativi e non normativi.

 

Di Giovanna Cento