Consiglio di Stato: concessione aree del demanio marittimo per la costruzione di porto turistico
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come, ai sensi della normativa ( d.P.R. n. 509 del 1997), la costruzione di un porto turistico rende necessaria la realizzazione non soltanto di opere a mare ma anche a terra. I lavori sulla terra non devono limitarsi alle opere indispensabili per il mero completamento costruttivo delle strutture a mare, in quanto il porto è composto da una struttura articolata e finalizzata al soddisfacimento dei bisogni del diportista nautico, anche eventualmente tramite servizi aggiuntivi. Nel progetto del porto erano infatti previsti degli interventi edilizi come ad esempio l’installazione di parcheggi. La domanda di concessione di zone del demanio deve essere accompagnata da un progetto preliminare da sottoporre alla valutazione della conferenza dei servizi, promossa dal Sindaco competente per territorio e composta da tutti i soggetti titolari di interessi pubblici rilevanti in merito all’opera.
Il progetto preliminare deve contenere le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le esigenze da soddisfare e le prestazioni necessarie, oltre ai dati per la valutazione degli effetti sul piano ambientale (art. 3, comma 2, d.p.r. n. 509 del 1997). Dunque, la domanda di concessione di zone demaniali marittime deve essere accompagnata da un progetto preliminare che comprenda anche le opere a terra.