Concorrenza: non c'è risarcimento se non vi è prova del comportamento sleale
Suprema Corte di Cassazione
Prima Sezione Civile , Sentenza 11 febbraio-14 giugno 2013, n. 14990
Due dipendenti di una società concorrente vengono assunti per valorizzare un’offerta . Non vi è prova del comportamento sleale.
Una società adisce il Tribunale di Padova deducendo che un’altra società nel medesimo settore commerciale (installazione di impianti telefonici) ma operante in una provincia diversa , dopo assunto due suoi dipendenti e promosso tale assunzione con i clienti, abbia cominciato a praticare l’attività anche nella sua zona, servendosi delle capacità tecniche dei nuovi dipendenti, fuorviando i clienti svolgendo lavori che erano già stati assegnati all’attrice.
Dunque viene chiesta la condanna della società e dei dipendenti a risarcimento del danno per concorrenza sleale.
Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti dei due dipendenti e ha accolto quella nei confronti della società concorrente ma solo relativamente ad un rapporto commerciale instaurato con l’Università di Padova.
La Corte d’Appello poi, adita dalla soccombente, ha riformato la sentenza del primo grado di giudizio affermando che l’assunzione di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente non possa essere valutata come una forma di concorrenza illecita e che non vi erano prove che l’assunzione dei due dipendenti ( comunque legittima) fosse stata operata allo scopo di “conquistare” la clientela della concorrenza.
La Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che se manca la prova del comportamento sleale, la concorrente non è tenuta al risarcimento. Nel caso specifico, non vi era prova che l’assunzione dei due dipendenti fosse finalizzata specificamente all’aggiudicazione dell’appalto, circostanza questa che non sarebbe potuta essere accertata né dai giudici di appello né in sede di legittimità .
Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.