Cassazione: se finalizzato alla prestazione, il tempo necessario per arrivare sul luogo di lavoro viene ritenuto tempo di lavoro

03.08.2013 11:32

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18237, 29 luglio 2013

La decisione riguardava la contribuzione Inps e i premi Inail nella misura del 50% delle quote di indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori dipendenti inquadrati nel settore dell’edilizia e ai dipendenti del settore impiantistico metalmeccanico. La Suprema Corte ha stabilito che il tempo di raggiungimento del luogo di lavoro  è da considerarsi compreso nell’attività lavorativa e va dunque “aggiunto” come straordinario al normale orario di lavoro quando lo spostamento si rende finalizzato alla prestazione. Vi è funzionalità quando il dipendente sia di volta in volta tenuto a recarsi in differenti località per la propria prestazione. Nel caso di specie, ad esempio, i lavoratori di ambito edilizio si recavano ogni mattina presso il deposito automezzi per prelevare il materiale e recarsi poi , con i mezzi aziendali, presso vari cantieri . Tali dipendenti rientrano fra i “trasfertisti” , in quanto operano sempre in differenti luoghi rispetto alla sede aziendale. La disposizione riferibile al caso concreto è il D.lgs. 314/1997 : le indennità e le maggiorazioni di retribuzione  che spettano ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, formano parte del reddito per il 50% del loro ammontare.


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