Cassazione: se finalizzato alla prestazione, il tempo necessario per arrivare sul luogo di lavoro viene ritenuto tempo di lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18237, 29 luglio 2013
La decisione riguardava la contribuzione Inps e i premi Inail nella misura del 50% delle quote di indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori dipendenti inquadrati nel settore dell’edilizia e ai dipendenti del settore impiantistico metalmeccanico. La Suprema Corte ha stabilito che il tempo di raggiungimento del luogo di lavoro è da considerarsi compreso nell’attività lavorativa e va dunque “aggiunto” come straordinario al normale orario di lavoro quando lo spostamento si rende finalizzato alla prestazione. Vi è funzionalità quando il dipendente sia di volta in volta tenuto a recarsi in differenti località per la propria prestazione. Nel caso di specie, ad esempio, i lavoratori di ambito edilizio si recavano ogni mattina presso il deposito automezzi per prelevare il materiale e recarsi poi , con i mezzi aziendali, presso vari cantieri . Tali dipendenti rientrano fra i “trasfertisti” , in quanto operano sempre in differenti luoghi rispetto alla sede aziendale. La disposizione riferibile al caso concreto è il D.lgs. 314/1997 : le indennità e le maggiorazioni di retribuzione che spettano ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, formano parte del reddito per il 50% del loro ammontare.