Cassazione: lesioni e delega implicita di funzioni del datore di lavoro

16.09.2013 10:16

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, SENTENZA 5 luglio 2013, n. 28808

 

Nel caso di specie, un datore di lavoro e la coordinatrice per la sicurezza sono stati condannati per lesioni colpose in quanto ritenuti responsabili del danno subito da un lavoratore impegnato nello smontaggio di un ponteggio  e travolto dal crollo di quest’ultimo.

Il datore di lavoro, secondo il giudice di merito, aveva omesso sia  di attivarsi per far sì che il ponteggio venisse installato conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante, sia di assicurarsi che lo smontaggio avvenisse con la supervisione di un preposto e fosse eseguito da un lavoratore istruito e specializzato nell’esecuzione di tali operazioni.

La coordinatrice per  la sicurezza era stata ritenuta responsabile per avere  omesso di compiere le verifiche sulla corretta realizzazione del  ponteggio , che sarebbe dovuta avvenire seguendo le direttive e le modalità prescritte dal costruttore.

Il primo ricorso riguardava il trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di sicurezza al direttore di cantiere. Il secondo ricorso riguardava la sussistenza della responsabilità omissiva della coordinatrice per la sicurezza .

Parlando di delega implicita di funzioni, si potrebbero richiamare le precedenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale il fatto che il delegato subentri nella posizione di garanzia del datore di lavoro è subordinato all’esistenza di un atto espresso, inequivoco e certo  che deve investire una persona che possiede le capacità tecniche adeguate. Nel caso di specie, il direttore del cantiere non possedeva le conoscenze e l’esperienza sufficienti per renderlo pronto a ricoprire un simile ruolo, senza contare il carattere generale della delega , volta esclusivamente ad ottenere una migliore conduzione dell’attività produttiva : è necessario appurare, in concreto, che il delegato sia provvisto di effettivi poteri decisionali e di spesa per la messa in  sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto della nomina. Per tutti questi motivi, il primo ricorso è stato rigettato.

Stessa sorte per il secondo ricorso, che si basa sull’aspetto intuitivo del nesso di causalità fra le omissioni dell’imputata e le lesioni del lavoratore. Vi erano ampi margini di evitabilità dell’evento, legati a comportamenti corretti che invece non sono stati tenuti. I coordinatori per la sicurezza non hanno solo la funzione di organizzare il lavoro tra le diverse imprese che operano nello stesso cantiere, ma devono controllare l’osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e dell’applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei dipendenti.