Cassazione: diritto di difesa del contribuente non è violato da più ispezioni della Gdf
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, Sentenza 16 luglio 2013, n. 17357/2013
Una società impugna l’avviso di accertamento prima di fronte al TAR Toscana , poi di fronte al Consiglio di Stato per illegittimità delle operazioni di verifica. L’Agenzia delle Entrate-Ufficio IVA , dopo un’ispezione della GdF aveva notificato un avviso di accertamento a causa di “ricavi non dichiarati e disconosciuti crediti posti in detrazione, con relativa determinazione dell’imposta sul valore aggiunto ed irrogazione di sanzioni”. La ricorrente affermava la violazione degli articoli 52 D.p.r. 633/72 e 33 D.p.r. 600/73 in base al fatto che gli accessi da parte della Guardia di Finanza erano stati effettuati a distanza di tempo, mentre l’autorizzazione per il primo accesso non poteva avere durata ( e quindi validità) illimitata.
Per la Corte il motivo di ricorso era infondato, in quanto l’autorizzazione non necessita una reiterazione per ogni accesso ispettivo.
Ha quindi respinto il ricorso avverso la pronuncia del Consiglio di Stato.