Via incidentale: restituzione degli atti al giudice a quo
LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
E’ una pronuncia meramente processuale e non di merito, in quanto la Corte non scende a verificare la fondatezza o infondatezza della questione di costituzionalità ma rileva come motivi di ordine procedurale impediscano di verificare il merito.
La decisione può ritenersi definitiva perché la Corte chiude il giudizio in corso , pur sollecitando il giudice , in caso, a sollevare di nuovo la questione.
Le decisioni di restituzione sono divise in due categorie in base ad un criterio cronologico:
1)Casi in cui la Corte invita il giudice a considerare elementi e fattori che avrebbe dovuto esaminare al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio
2)Casi in cui la Corte restituisce gli atti sollecitando il giudice a prendere in considerazione uno ius superveniens che modifica la disposizione impugnata o il quadro normativo. Invito del giudice a compiere una nuova valutazione di rilevanza.
La stessa ratio viene adottata per la restituzione degli atti in seguito a decisioni di accoglimento della Corte che potrebbero interessare la questione; pronunce interpretative della Corte di Giustizia , data la loro efficacia di fonti del diritto; sopravvenuta modifica del parametro costituzionale come avvenne con la riforma del Titolo V parte II della Costituzione.
di Giovanna Cento