Via incidentale: restituzione degli atti al giudice a quo

21.07.2013 23:50

LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

E’ una pronuncia meramente processuale e non di merito, in quanto la Corte non scende a verificare la fondatezza o infondatezza della questione di costituzionalità ma rileva come motivi di ordine procedurale impediscano di verificare il merito.

 

La decisione può ritenersi definitiva perché la Corte chiude il giudizio in corso , pur sollecitando il giudice , in caso, a sollevare di nuovo la questione.

Le decisioni di restituzione sono divise in due categorie in base ad un criterio cronologico:

 

1)Casi in cui la Corte invita il giudice a considerare elementi e fattori che avrebbe dovuto esaminare al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rinvio

 

2)Casi in cui la Corte restituisce gli atti sollecitando il giudice a prendere in considerazione uno ius superveniens  che modifica la disposizione impugnata o il quadro normativo. Invito del giudice a compiere una nuova valutazione di rilevanza.

 

La stessa ratio viene adottata per la restituzione degli atti in seguito a decisioni di accoglimento della Corte che potrebbero interessare la questione; pronunce interpretative della Corte di Giustizia , data la loro efficacia di fonti del diritto; sopravvenuta modifica del parametro costituzionale come avvenne con la riforma del Titolo V parte II della Costituzione.

 

di Giovanna Cento 


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