Via incidentale: ordinanza di remissione e sospensione del giudizio

16.07.2013 13:17

L’ORDINANZA DI REMISSIONE:

-introduce il giudizio costituzionale fissandone il thema decidendum

-sospende il procedimento in attesa della decizione

REQUISITI DELL’ORDINANZA:

-          Deve riferire i termini e i motivi : indicare disposizioni di legge sospettate di incostituzionalità e i parametri costituzionali violati. NO ad impugnazione congiunta di una serie di disposizioni fra loro eterogenee ; NO ad impugnazione di un intero testo normativo ( a meno che non si dimostri il vulnus dell’intero corpus normativo ); NO alla denuncia di situazioni di mero fatto o difficoltà di applicazione di una legge cui non è direttamente collegabile l’effetto denunciato.

-          La Questione di costituzionalità deve essere espressa in modo chiaro ed univoco. Deve essere presente una compiuta motivazione riguardo la rilevanza, la non manifesta infondatezza e l’esclusione della possibilità di una interpretazione conforme.

-          Deve essere rispettato il principio di autosufficienza : tutti gli elementi richiesti per l’ammissibilità devono risultare esclusivamente dal provvedimento di rinvio e non possono essere tratti dalla motivazione di un’altra ordinanza di rinvio o motivati in riferimento ad un altro provvedimento di un diverso giudice o ad una decisione della Corte.

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO:  ex. Art. 295 codice di procedura civile. Secondo la dottrina non va sospeso il procedimento in attesa di decisione della Corte quando i giudici si trovano ad applicare una norma di cui sospettano l’incostituzionalità che è già stata fatta oggetto di altra questione sollevata da altro giudice o dallo stesso nel corso di un diverso procedimento.  Questo perché :

-          Verebbe violato il diritto delle parti dei giudizi a quibus di costituirsi nel processo costituzionale.

-          Verrebbe violato l’obbligo di trasmettere gli atti del giudizio costituzionale alla Corte.

La Corte di Cassazione restringe il campo di applicazione del 295 ( sospensione necessaria) al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza di due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.

 

Di Giovanna Cento