Via incidentale: notifica, comunicazione, pubblicazione, trasmissione degli atti
NOTIFICA: art. 23 comma 4 l.87/53 : L’ordinanza viene notificata a cura della cancelleria del giudice a quo alle parti in causa, al Presidente del Consiglio o alla giunta regionale e poi comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento o al Presidente del Consiglio Regionale.
La notifica ha l’utilità di individuare i soggetti che possono costituirsi o intervenire nel processo costituzionale, dando loro notizia della proposizione della questione.
COMUNICAZIONE: Il provvedimento di remissione viene comunicato ai Presidenti delle assemblee parlamentari ( o del consiglio regionale se si tratta di una legge regionale) per informare il Parlamento o il Consiglio Regionale che un loro atto è stato portato a giudizio e consentirne, in caso, la modifica.
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE: L’ordine di rinvio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per far conoscere a tutti gli operatori giuridici che una determinata disposizione è sub iudice.
TRASMISSIONE DEGLI ATTI: Unitamente all’ordinanza di remissione, il giudice deve trasmettere gli atti processuali del giudizio principale alla cancelleria della Corte.
Di Giovanna Cento