Via incidentale: costituzione delle parti e attività istruttoria della Corte

21.07.2013 22:38

SOGGETTI CHE POSSONO COSTITUIRSI: Parti del giudizio a quo e Presidente del Consiglio.

MODALITA’: Deposito in cancelleria della procura e delle deduzioni che devono essere comprensive delle conclusioni.

TEMPI: Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta ufficiale. La natura del termine è perentoria , pena l’inammissibilità. La Corte è stata perentoria anche riguardo ai vizi nella notifica dell’ordinanza alle parti o al Presidente del Consiglio. Ha però ammesso la sanabilità del vizio.

 

La costituzione delle parti è facoltativa. Esistono tre TEORIE sul RUOLO DELLE PARTI:

1)La legittimazione della parti si basa sulla tutela di un interesse specifico e concreto, coincidente con quello fatto valere nel giudizio principale.

2)La legittimazione si basa su un interesse non concreto e particolare, bensì generale , di legittimità delle leggi.

3)Via di mezzo : C’è un interesse concreto e particolare nel giudizio a quo, mentre in quello costituzionale l’interesse non viene considerato nella sua specificità ma in quanto rappresentativo di situazioni analoghe.

POSIZIONE DELLA CORTE: La Corte fa riferimento solo alla qualifica formale, prescindendo dalla sussistenza di un interesse specifico. Infatti la parte può dare il proprio contributo alla soluzione anche quando il giudizio principale sia esaurito o estinto e sia cessato qualsiasi interesse concreto.

 

 

LEGITTIMAZIONE A COSTITUIRSI DEL PM

Posizione favorevole: L’esclusione del pm sarebbe in contrasto con la posizione ordinamentale ad esso riconosciuta, dato che il pm sarebbe privato della possibilità di sostenere le proprie ragioni. Si contesta la violazione del principio della parità delle armi, che creerebbe una dissimmetria fra poteri processuali e poteri della parte privata.

Posizione negativa della Corte: Secondo la Corte è da escludere che il principio di parità delle armi possa rappresentare un motivo di legittimazione in quanto, in ambito di processo penale, il principio non implica che vi sia un’identità di poteri processuali ;  in ambito di processo costituzionale tale principio non imporrebbe che al pubblico ministero siano riconosciuti i poteri uguali a quelli delle parti private.

Conclusione: Il pm non è legittimato a sollevare questioni perché troppo simile alle parti ma al contempo non può costituirsi nel giudizio costituzionale perché troppo simile al giudice.

La Corte si appoggia anche al fatto che la legittimità non sia prevista né dalla legge 87/53 né dalle n.i.

 

 

Neanche il DIFENSORE DELLA PARTE è legittimato, data la sua qualificazione come rappresentante della parte e non come parte del giudizio principale.

 

 

 

LEGITTIMAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME:  La si riscontra qualora venga in considerazione la legittimità costituzionale di disposizioni contenute in atti normativi formalmente statali ma che rivestono particolare importanza per la regione o provincia autonoma  ( es. : impugnazione di Statuti di Regioni speciali o decreti di attuazione di questi).

 

 

 

DUBBIO SU INTERVENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO E DELLE REGIONI

L’art. 20  comma 2 della l. 87/53 afferma “Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio”. Sembra che il legislatore abbia voluto fissare il diritto all’intervento di organi statali o regionali per sostenere la legittimità di una legge o proporre istanze. Tuttavia tale affermazione sembra riconducibile all’ambito della difesa tecnica ( non è richiesta per tali organi una difesa professionale)

 

 

 

 

DIFESA TECNICA DELLE PARTI: La parte che vuole costituirsi davanti alla Corte Costituzionale deve avvalersi di una rappresentanza e di una difesa affidata solo ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione. A riguardo sorge un dubbio sulla conformità costituzionale , in quanto verrebbe limitata la possibilità di difesa della parte, ledendo la continuità della prestazione professionale. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto legittima tale scelta per la necessità di possedere specifici requisiti.

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

-Il potere di iniziativa è attribuito direttamente ed esclusivamente al Presidente.

-Il Presidente deve presentare le proprie deduzioni entro 20 giorni dalla notifica.

-Le deduzioni devono contenere le conclusioni sottoscritte dall’Avvocatura Generale dello Stato

-Il presidente della Giunta Regionale deve depositare anche la procura speciale contenente l’elezione del domicilio.

-Vi è una responsabilità politica del Governo per le posizioni assunte dal Presidente del Consiglio davanti alla Corte ( legge 400/88) : il Presidente ha l’obbligo di riferire periodicamente al Consiglio dei Ministri e dare comunicazione alle Camere riguardo allo stato del contezioso costituzionale.

-Il Presidente del Consiglio , su proposta anche dei ministri, deve segnalare i settori della legislazione nei quali, relativamente a questioni di costituzionalità precedenti o a decisioni della Corte, valutare l’opportunità di iniziativa di Governo .

TEORIE SUL RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

1)Defensor legis: Il suo intervento è in stretta connessione alla posizione del Governo. Il processo costituzionale, in quest’ottica, si svolge fra Governo e parte privata.

2)Pro populo: Il suo intervento viene inteso come in nome della generalità dei cittadini. Vi sarebbe quindi un interesse alla legittimità dell’ordinamento.

3)Espressione dell’indirizzo: Il Presidente partecipa al processo come rappresentante del Governo.

La posizione della Corte in merito non è molto distante dal punto 3 : L’intervento del Presidente ha un suo carattere proprio ed il suo spiegarsi deve essere sottratto alla sussistenza di uno specifico interesse.

RICAPITOLANDO:

-Potere di iniziativa esclusivo

-Deduzioni e conclusioni con conferma dell’Avvocatura di Stato entro 20 giorni dall’ordinanza.

-Responsabilità politica del Governo ( rendere periodicamente conto dello stato del contenzioso)

-Promuovere adempimenti del Governo dopo decisioni della Corte o iniziative del Governo su questioni precedenti.

 

 

 

 

INTERVENTO DI SOGGETTI TERZI: VARIE POSIZIONI DELLA CORTE

Prima fase: Totale chiusura della Corte, in base agli articoli 23 e 25 della l.87/53 che attribuiscono solo alle parti destinatarie della notifica la facoltà di costituirsi.

Seconda fase: Apertura. La Corte consente la presenza di soggetti diversi dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale che non avevano ricevuto la notifica. Tuttavia deve essere dimostrato un interesse diretto ed individualizzato: L’esito del giudizio deve essere destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica.

E’ richiesta inoltre un’attenta motivazione dei provvedimenti relativi all’ammissibilità o meno di richieste di costituzione o intervento.

 

 

POTERI DELLE PARTI:

-Nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, devono esaminare gli atti depositati in cancelleria, presentare le proprie deduzioni scritte o produrre nuovi documenti.

-Il deposito di memorie illustrative ( facoltativo) è ammesso fino al ventesimo giorno libero prima dell’udienza pubblica o della riunione in camera di consiglio.

Non è consentito l’ampliamento del thema decidendum oltre quanto sia ricavabile dall’ordinanza di remissione.

 

 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELLA CORTE

-Può integrare quanto formalmente risultante dall’ordinanza di rinvio, se ritiene che si sia trattato di un errore materiale o se desume senza incertezze quale fosse la questione posta dal giudice a quo.

-Può disporre con ordinanza interlocutoria i mezzi di prova che ritiene opportuni per giungere ad una decisione più consapevole ed informata. Può rivolgersi allo stesso giudice a quo o alle parti del giudizio principale o a soggetti terzi ( di solito pubblici).

 

C’è in ultimo da precisare che l’UFFICIO DI DOCUMENTAZIONE E QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA è stato disattivato a partire dal 2000. Era funzionale per la Corte al fine di conoscere l’incidenza finanziaria per l’erario in caso di eventuale decisione di accoglimento. 

Di Giovanna Cento