Via incidentale: decisione di manifesta infondatezza o irrilevanza
Qualora il giudice ritenga l’eccezione di costituzionalità chiaramente non fondata o irrilevante, pronuncia un provvedimento , l’ordinanza di manifesta infondatezza o irrilevanza che, nel primo caso, decide la questione nel merito.
La decisione ha carattere definitivo ed inoppugnabile nella fase del processo in cui essa è pronunciata ( l’eccezione può essere ripresentata nelle fasi ulteriori).
Art. 24 l.87/53 : la decisione deve essere contenuta in un provvedimento autonomo e separato rispetto alla sentenza e deve essere adeguatamente motivata.
NOZIONE DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA: Giudizio che ha lo scopo di impedire che alla Corte arrivino questioni assolutamente prive di fondatezza. Il giudice deve avere almeno un dubbio e deve motivarlo con dovizia.
L’INTERPRETAZIONE CONFORME: E’ necessaria la dimostrazione di avere ricercato le ipotesi interpretative conformi alla Costituzione . Il giudice in tal senso deve utilizzare i suoi poteri interpretativi.
Di Giovanna Cento