TAR Campania accoglie richiesta di sospensione effetti del decreto di vincolo indiretto su Piazza Plebiscito

26.07.2013 16:55

Ordinanza n.1266/13 ,  settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania

È stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti del decreto di vincolo indiretto imposto dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesistici su Piazza del Plebiscito.

Il decreto era stato impugnato dall’Avvocatura comunale di Napoli e , in sostanza, vietava l’utilizzo di Piazza Plebiscito per lo svolgimento di grandi eventi di massa come concerti e manifestazioni.

La settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti del decreto, adducendo varie motivazioni: innanzitutto, sostiene il TAR, i vincoli indiretti su beni pubblici dovrebbero comunque tener conto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In secondo luogo la valorizzazione dei beni culturali non sarebbe incompatibile ed in contrasto con un loro eventuale utilizzo a scopi ricreativi ( concerti e manifestazioni). In questo senso ci si richiama all’art. 9 della Costituzione “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” .

In terzo luogo viene ritenuta irragionevole dal TAR impedire l’allocazione di sedie e tavolini ( degli esercizi commerciali posizionati fuori dal colonnato) , in quanto gli stessi non sono ritenuti in grado di alterare la “cornice ambientale” . Al contrario, costituiscono un potenziale valore aggiunto per la fruibilità del luogo, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’ampiezza della piazza, tali elementi non sono da ritenere invadenti.

Il TAR , nel motivare l’ordinanza, si appella al concetto di “comune sensibilità” , che ha sempre riconosciuto, in ambito nazionale ed internazionale, un utilizzo della piazza rivolto a questi scopi.

Il Tribunale amministrativo ha dunque rinviato la discussione sul merito del ricordo al 20 febbraio 2014 . Ha inoltre giustificato la concessione della misura cautelare facendo presente che l’esercizio della  potestà amministrativa comunale sui beni pubblici è imprescindibile.