TAR Campania accoglie richiesta di sospensione effetti del decreto di vincolo indiretto su Piazza Plebiscito
Ordinanza n.1266/13 , settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania
È stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti del decreto di vincolo indiretto imposto dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesistici su Piazza del Plebiscito.
Il decreto era stato impugnato dall’Avvocatura comunale di Napoli e , in sostanza, vietava l’utilizzo di Piazza Plebiscito per lo svolgimento di grandi eventi di massa come concerti e manifestazioni.
La settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti del decreto, adducendo varie motivazioni: innanzitutto, sostiene il TAR, i vincoli indiretti su beni pubblici dovrebbero comunque tener conto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In secondo luogo la valorizzazione dei beni culturali non sarebbe incompatibile ed in contrasto con un loro eventuale utilizzo a scopi ricreativi ( concerti e manifestazioni). In questo senso ci si richiama all’art. 9 della Costituzione “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” .
In terzo luogo viene ritenuta irragionevole dal TAR impedire l’allocazione di sedie e tavolini ( degli esercizi commerciali posizionati fuori dal colonnato) , in quanto gli stessi non sono ritenuti in grado di alterare la “cornice ambientale” . Al contrario, costituiscono un potenziale valore aggiunto per la fruibilità del luogo, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’ampiezza della piazza, tali elementi non sono da ritenere invadenti.
Il TAR , nel motivare l’ordinanza, si appella al concetto di “comune sensibilità” , che ha sempre riconosciuto, in ambito nazionale ed internazionale, un utilizzo della piazza rivolto a questi scopi.
Il Tribunale amministrativo ha dunque rinviato la discussione sul merito del ricordo al 20 febbraio 2014 . Ha inoltre giustificato la concessione della misura cautelare facendo presente che l’esercizio della potestà amministrativa comunale sui beni pubblici è imprescindibile.