Storica sentenza del Tribunale di Roma sulla procreazione medicalmente assistita
Secondo il Tribunale Civile di Roma , nell’ambito del procedimento di procreazione medicalmente assistita ,è ammissibile effettuare la diagnosi pre-impianto al fine di impiantare soltanto embrioni sani rispetto alla patologia di cui sono portatori i genitori ( oltre i casi di infertilità e sterilità, che sembravano, prima di questa importante pronuncia, le uniche due circostanze che rendessero ammissibile una diagnosi pre-impianto).
Il giudice di Roma ha ritenuto di dovere disapplicare i limiti posti dall’art. 4 legge n. 40 del 2004, che recita “ il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”.
La coppia, né sterile né infertile ma solo portatrice sana di fibrosi cistica, ha il diritto di sottoporsi al procedimento di procreazione assistita nell’ambito della quale venga operata la scelta degli embrioni sani rispetto alla patologia da cui sono affetti i genitori.
La sentenza è di fondamentale importanza in quanto viene superato il limite posto dalla Dirigente Responsabile del Centro di procreazione assistita che, basandosi testualmente sulla legge, riteneva di dovere escludere la possibilità di effettuare la diagnosi genetica pre-impianto richiesta dalla coppia, non risultando i genitori affetti da sterilità .
Secondo il magistrato, la diagnosi tutela il diritto all’autodeterminazione dei soggetti e, allo stesso tempo, il diritto alla saluta della futura gestante, dato che gli embrioni portatori di gravi patologie genetiche avrebbero potuto essere causa di una gravidanza a rischio o di un aborto spontaneo, circostanze che avrebbero compromesso l’integrità sia fisica che psichica della donna.
Inoltre, sostiene il giudice, nella legge 40/2004 non risulta alcun divieto di selezione pre-impianto , in quanto il divieto previsto nella lettera del 3 comma dell’art. 13 è circoscritto rispetto alla selezione degli embrioni e dei gameti a fini eugenetici ma non preclude la selezione per finalità diagnostico-terapeutiche.