Se il figlio si trasferisce per studio in altra città la madre non può chiedere aumento dell'assegno di mantenimento

11.08.2013 11:02

Sentenza 18075/2013

 

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il figlio si trasferisca in un’altra città e tale circostanza sia evidenziata dalla avvenuta stipulazione di un contratto di locazione, il genitore non possiede la legittimazione a chiedere un contributo per il mantenimento. La perdita della legittimazione scatta solo al momento del trasferimento e non è valida per il tempo precedente.

Nel caso di specie, era stato presentato un ricorso con la richiesta di rivedere i provvedimenti economici disposti nella sentenza di divorzio. Veniva richiesto un aumento dell’assegno di mantenimento come contributo per il figlio che, essendosi iscritto all’università, avrebbe dovuto affrontare maggiori spese.

Il Tribunale aveva accolto la richiesta ma la decisione era stata poi ribaltata in appello con la motivazione che il figlio, ormai maggiorenne, non viveva più stabilmente con la madre, avendo preso in locazione un appartamento in un’altra città. La richiesta dell’aumento del contributo sarebbe dovuta provenire dal ragazzo e non dalla madre.