Rapporto giuridico amministrativo: diritti potestativi e potere

19.08.2013 12:49

Il potere giuridico amministrativo e l’interesse legittimo rappresentano i termini antitetici di una rapporto giuridico bilaterale.

 

Una particolare categoria di diritti soggettivi è il DIRITTO POTESTATIVO: potere di produrre un effetto giuridico con una propria manifestazione di volontà unilaterale. Ovviamente deve esserci il presupposto di una prevalenza attribuita dalla norma all’interesse del titolare del potere rispetto a quello del soggetto che subisce una modificazione all’interno della propria sfera giuridica.

 

Esistono due tipi di diritti potestativi:

-Diritti potestativi stragiudiziali: la produzione dell’effetto giuridico tipico deriva in modo diretto dalla manifestazione di volontà del titolare del potere: parliamo quindi di un potere unilaterale ed autosufficiente.

 

-Diritti potestativi ad esercizio giudiziale: La produzione dell’effetto giuridico tipico necessita di un accertamento giudiziale, insieme alla dichiarazione di volontà del titolare del potere. Es. : separazione fra coniugi.

 

Il potere amministrativo viene ricondotto nell’ambito del diritto potestativo stragiudiziale: la produzione dell’effetto giuridico deriva in modo immediato dalla dichiarazione di volontà dell’amministrazione. L’accertamento giudiziale può avvenire solo posticipatamente in seguito ad un ricorso.

 

ALCUNE SPECIFICITA’ DEL POTERE AMMINISTRATIVO RISPETTO AL DIRITTO POTESTATIVO STRAGIUDIZIALE. DIFFERENZE CON I RAPPORTI FRA PRIVATI:

 

-Nei rapporti fra privati il diritto potestativo stragiudiziale ha un’origine consensuale di tipo pattizio. La fattispecie che disciplina il diritto potestativo produce in modo rigido l’effetto giuridico che viene prodotto tramite la dichiarazione di volontà del titolare.

 

-Il potere amministrativo trova invece fondamento diretto nella legge, ovvero nella norma di conferimento del potere. Il potere non è sempre integralmente vincolato. L’amministrazione ha dei margini più o meno ampi di valutazione che conducono ad una modulazione degli effetti. In base a quanto detto fino ad ora, quindi, in caso di contestazione il giudice può sindacare pienamente soltanto sugli aspetti vincolati del potere, senza interferire con le valutazioni discrezionali.

 

Di Giovanna Cento 


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