Questioni pregiudiziali e sospensione del processo
Art. 2 c.p.p. : Il giudice penale ha il dovere di risolvere ogni questione pregiudiziale , ovvero ogni questione che costituisca un antecedente logico-giuridico, un passaggio obbligato nell’iter che conduce alla decisione finale.
La questione logicamente prioritaria viene risolta con una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale e che ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita ( valore meramente endoprocessuale).
QUALI SONO I CASI IN CUI IL GIUDICE NON RISOLVE LA QUESTIONE PRIORITARIA?
1)Nei casi di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate ( art. 263 comma 3 e 324 comma 8) o confiscate ( art. 676 comma 2) : in questi casi si limita a devolvere la risoluzione al giudice civile
2)Nei casi in cui è opportuno consentire che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione con la formazione del giudicato e non un mero accertamento incidentale. In questo caso interviene la sospensione e parliamo degli artt. 3 e 479 c.p.p.
Art. 3 c.p.p. : Questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o alla cittadinanza. Il giudice penale può sospendere il processo, superato lo stadio procedimentale ( cioè dopo l’avvenuta formulazione dell’imputazione) allorchè ricorrano tre condizioni:
-La questione deve vertere sullo status familiae o civitati
-La questione deve essere seria
-Il giudizio civile sulla controversia incidentalmente sollevata deve essere già pendente.
Nel caso di sospensione, è prevista la pronuncia di un’ordinanza che può essere impugnata in Cassazione da tutte la parti presenti nel processo , senza che si produca l’effetto sospensivo.
Finchè dura la sospensione, è ammesso solo il compimento di ATTI URGENTI purchè non riguardino la questione che ha determinato la sospensione.
DA RICORDARE: Il giudicato civile o amministrativo ha efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale, sia se si è formato durante il processo penale.
Se la sentenza di condanna dipende da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo ( decisione extrapenale divenuta irrevocabile dopo la definitiva conclusione del processo penale), si ricorre alla revisione.
Art. 479 c.p.p.
Qui la controversia non verte su uno status ma su una qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o amministrativo.
-Sospensione può essere disposta solo nel corso del dibattimento
-Sospensione può essere disposta solo se la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato, se la questione è di particolare complessità, se c’è già in corso il relativo provvedimento presso il giudice civile o amministrativo, se la legge civile o amministrativa non pone limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa.
La sospensione del dibattimento è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione da tutte le parti. L’impugnazione non ha effetto sospensivo.
Il giudice può revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o amministrativo non sia concluso nel termine di un anno.
La sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante. La sentenza entra a far parte del materiale probatorio ma il giudice la può disattendere, esponendo però le ragioni della divergenza in motivazione.