Profili ordinamentali giudici

17.09.2013 23:35

 

Giudici straordinari: cioè istituiti successivamente al fatto da giudicare : VIETATI

Giudici speciali: Figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario. Sono VIETATI tranne:

-i tribunali militari

-La Corte Costituzionale nella composizione risultante dall’art. 185 comma 7 Cost., in riferimento ad accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Giudici specializzati: Es. : tribunale per i minorenni.

 

Giudici ordinari, che ricomprendono:  

-Giudice di pace: onorario e monocratico

-Giudice per le indagini preliminari: monocratico

-Giudice dell’udienza preliminare: monocratico

( Qualche precisazione sul gip e sul gup)

L’art. 7 comma uno dell’ord. Giud. : il giudice dell’udienza preliminare deve essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari.

Art. 7 bis comma 2 bis: Il giudice per l’udienza preliminare o per le indagini preliminari deve avere svolto almeno per due anni la funzione di giudice del dibattimento.

Art. 7 bis comma 2 ter. : Le funzioni di giudice per le indagini preliminari o per l’udienza preliminare non possono essere esercitate per un periodo superiore a quello determinato dal CSM, tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni.

Qualora alla scadenza del termine sia in corso il compimento di un atto, l’esercizio delle funzioni viene prorogato. Le ipotesi previste dal  7 bis commi 2 bis e 2 ter. Possono essere derogate solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio .

 

( chiusa la parentesi sul gip e sul gup, continuiamo l'elenco dei giudici ordinari) 
 

 

-Tribunale ordinario: A seconda della gravità o delle caratteristiche del reato può essere a composizione monocratica o collegiale ( 3 componenti) ( art. 48 comma 3 ord.giud.)

-Corte d’Assise : Giudice collegiale. 8 magistrati di cui 2 togati ( magistrati professionali, stabilmente appartenenti all’ord. Giud.) e 6 laici ( giudici popolari).

-Corte d’appello: Giudice collegiale: 3 magistrati

-Corte d’assise d’appello: Giudice collegiale ( 2 togati e 6 popolari)

-Magistrato di sorveglianza: monocratico

-Tribunale di sorveglianza : collegiale: 4 magistrati, 2 togati e 2 laici.

-Cassazione: art. 65 ord. Giud. : Giudice di legittimità. Divisa in 7 sezioni , ciascuna delle quali giudica con 5 componenti che diventano 9 quando l’organo si pronuncia a sezioni unite.

L’art. 106 comma 3 Cost. : Per meriti insigni sono chiamati all’ufficio di consigliere della Corte di Cassazione professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio e iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

-Giudici minorili: ( art. 39 ord. Giud.) : giudici ordinari specializzati.