Per la prima volta in un giudizio incidentale la Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte UE
Corte Cost., ord. 3.7.2013, n. 207, Pres. Gallo, Rel. Mattarella
Per la prima volta , nell’ambito di un giudizio incidentale di costituzionalità ( per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.) essendo una disposizione di legge ritenuta in contrasto con una fonte del diritto dell’UE ( priva di effetto diretto) , la Corte Costituzionale dispone un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia UE.
Bisogna osservare che la Corte Costituzionale ha per lungo tempo ritenuto illegittimo adire alla Corte di giustizia UE, in quanto si riteneva che la natura di giudice costituzionale la escludesse dall’elenco di quegli organi giurisdizionali legittimati a sollevare questioni interpretative di fronte alla Corte di giustizia ( art. 267 TFUE). Con l’ordinanza n. 103/2008, la Corte aveva parzialmente superato queste riserve per quel che riguarda i giudizi in via principale ( ricorso del Presidente del Consiglio nei confronti di alcune norme di legge della Regione Sardegna).
Oggi per la prima volta, la Corte si ritiene legittimata ad adire la Corte UE anche nei giudizi incidentali di legittimità, nel caso concreto riguardo la reiterabilità di contratti a tempo determinato nel settore scolastico.