Le valutazioni tecniche

23.08.2013 17:52

La norma d’azione, ricorrendo ai concetti giuridici indeterminati di tipo empirico, rinvia a nozioni tecniche che spesso presentano margini di opinabilità.

Le valutazioni tecniche sono espresse da organi appositi. L’art. 17 l.n. 241/1990 disciplina le modalità tramite cui il responsabile del procedimento procede ad acquisirle.

ESEMPIO: Idoneità per essere arruolati nelle forze dell’ordine o valutazioni ingegneristiche per appurare la pericolosità di edifici lesionati da un terremoto.

 

QUAL  E’ LA DIFFERENZA FRA DISCREZIONALITA’ E VALUTAZIONI TECNICHE?

La discrezionalità opera nell’ambito della valutazione e comparazione degli interessi.

Le valutazioni tecniche operano nell’ambito dell’accertamento e della qualificazione di fatti in base a criteri tecnico-scientifici.

Valutazioni tecniche e discrezionalità possono coesistere in una stessa fattispecie.

 

SINDACABILITA’ DEL GIUDICE SU VALUTAZIONI TECNICHE

In un primo momento si riteneva precluso un sindacato pieno che portasse ad una autonoma valutazione del giudice che si sostituisce a quella dell’amministrazione. In epoca recente il giudice amministrativo ha reso più forte il suo sindacato sulle valutazioni tecniche . Il giudice non si limita più ad operare un sindacato estrinseco, cioè a valutare dall’esterno l’attività , ma oggi verifica anche l’attendibilità e la correttezza del criterio tecnico utilizzato. L’attendibilità non coincide per forza con la condivisibilità: il giudice può ritenere una valutazione tecnica attendibile anche se non la condivide pienamente.

 

COSA AVVIENE IN GERMANIA: Il giudice amministrativo ritiene pienamente sindacabile l’applicazione nei casi concreti dei concetti giuridici indeterminati di tipo empirico, ad eccezione dei giudizi su prove d’esame o valutazioni che la legge demanda a collegi di esperti indipendenti ecc..

 

COSA AVVIENE NEGLI STATI UNITI: La giurisprudenza si limita ad un sindacato di ragionevolezza.

A tal proposito ricordiamo il Caso Chevron, Corte Suprema, 1984.

La Enviromental Protection Agency era chiamata ad interpretare il concetto di “fonte fissa” di inquinamento, definito in modo ambiguo dalla normativa federale sui limiti di emissioni nell’atmosfera.

Non era chiaro se il concetto fosse riferito ad uno stabilimento industriale nel suo complesso o a ciascuno dei dispositivi di emissione in atmosfera.

La scelta fra le due interpretazioni, operata dall’agenzia federale, è stata ritenuta insindacabile, in quanto le p.a. , rispetto ai giudici, hanno maggiore esperienza tecnica ed un collegamento piu stretto con il circuito politico-amministrativo.

 

C’è infine da precisare che le valutazioni tecniche si distinguono dai meri accertamenti tecnici, che si riferiscono a fatti la cui esistenza o inesistenza è univocamente verificabile. I meri accertamenti tecnici, differentemente rispetto alle valutazioni tecniche, possono essere sindacati in modo pieno dal giudice amministrativo nel giudizio di legittimità.