Le fonti normative regionali e le fonti normative degli enti locali
La Costituzione prevede tre fonti normative regionali:
-Statuti
-Leggi
-Regolamenti
STATUTO REGIONI ORDINARIE:
-Determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento (art.123)
-L’approvazione avviene tramite procedimento aggravato: Duplice approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Regionale ; lo Statuto può essere inoltre assoggettato a referendum.
STATUTO REGIONI SPECIALI: Approvato con legge costituzionale.
LEGGI REGIONALI:
-Approvate dal Consiglio Regionale
-Promulgate dalla Giunta.
In merito al problema delle competenze:
-Le leggi regionali abbracciano quelle materie attribuite dall’art. 117 Cost. alla competenza concorrente e residuale ( ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato). Tuttavia la giurisprudenza costituzionale ritiene che, anche nelle materie di competenza regionale, lo Stato possa intervenire. Questo perché:
1) Alcune materie di competenza esclusiva statale hanno natura trasversale e consentono allo Stato di introdurre disposizioni non derogabili
2) In base al principio di sussidiarietà ( per chiarimenti clicca qui https://www.studentilegge.it/news/cenni-sul-principio-di-sussidiariet%C3%A0-/ ) , quando una funzione richieda di essere esercitata in modo unitario a livello statale, opera la funzione legislativa.
REGOLAMENTI REGIONALI:
-Adottati dalla Giunta Regionale ( art. 121)
-Emanati , secondo il principio di parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni.
LE FONTI NORMATIVE DI COMUNI, PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE SONO INVECE GLI STATUTI E I REGOLAMENTI.
STATUTI: art. 114 comma 2 Cost. ; Art. 6 Testo Unico degli enti locali.
-Approvato da consiglio dell’ente locale a maggioranza di 2/3 oppure, se non viene ottenuta, con delibera approvata due volte dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
-Contiene norme fondamentali riguardanti l’organizzazione dell’ente, le forme di partecipazione delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, le forme di garanzia, il decentramento, l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi
-Ha un rango subprimario ( al di sotto delle leggi statali). L’art. 117 prevede una competenza legislativa esclusiva dello Stato limitata agli “organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali” . Sembra dunque che la Costituzione precluda l’emanazione di normativa legislativa di dettaglio non derogabile dagli statuti.
REGOLAMENTI ENTI LOCALI ( art. 117 comma 6 Cost.)
-Emanati nelle materie di competenza degli enti locali e ovviamente nel rispetto dei principi stabiliti da leggi e statuti.
-Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici.
REGOLAMENTI COMUNALI
-Approvati da Consigli Comunali
-Fonte molto utilizzata in quanto, in base alle leggi vigenti, intervengono su materie importanti come l’urbanistica, il traffico, il commercio, l’edilizia.
Di Giovanna Cento