La via incidentale: nozione di rilevanza

16.07.2013 13:02

Art. 23 comma 2 l. 87/53 “ ..il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale “

 

La dottrina ha elaborato due nozioni di RILEVANZA

-Rilevanza intesa come MERA APPLICABILITA’ della disposizione impugnata nel giudizio a quo

-Rilevanza nel senso di NECESSARIA INFLUENZA dell’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte sulla decisione del giudizio a quo

 

La seconda interpretazione è quella più accreditata ed accolta anche dalla Corte che ha fatto più volte presente il rapporto di STRUMENTALITA’ fra la risoluzione della questione di legittimità e la definizione del giudizio. Di conseguenza, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, si giunge alla DISAPPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO della norma dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Sono state tuttavia ammesse delle ECCEZIONI DI GENERICA UTILITA’ per giudicare su disposizioni altrimenti irrilevanti come per esempio nel caso delle norme penali di favore, la cui dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe mai avere applicazione nel giudizio a quo dato che, in caso di successioni di leggi nel tempo, si applica la disciplina più favorevole al reo.

 

 

Di Giovanna Cento


Crea un sito gratis Webnode