La via incidentale: pronuncia di inammissibilità
PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA’
Decisione di carattere processuale, si procede con sentenza e in udienza pubblica. Viene impiegata le volte in cui la Corte non può entrare nel merito, ad eccezione dei casi in cui opera la restituzione degli atti. Vi possono essere varie motivazioni: difetto di rilevanza nel giudizio a quo ; questione risolvibile tramite poteri interpretativi del giudice; erronea individuazione della disposizione impugnata; ordinanza generica, ipotetica o contraddittoria; scarse motivazioni sulla non manifesta infondatezza..
MANIFESTA INAMMISSIBILITA’ ( sottotipo rispetto ad inammissibilità)
Indica che l’eccezione, a causa di precedenti interventi della Corte o di altri motivi, si presenta come di FACILE, PRONTA soluzione.
La decisione viene presa con ordinanza e non con sentenza. Si procede in camera di consiglio e non in udienza pubblica.
INAMMISSIBILITA’ DECISORIA E NON ( consolidata giurisprudenza costituzionale)
Parliamo di inammissibilità non decisoria quando i vizi possono essere sanati da parte del giudice a quo ( es: mancata notifica, inesatta individuazione dell’oggetto ecc..)
Parliamo di inammissibilità decisoria quando l’eliminazione del vizio rilevato dalla Corte non è nella disponibilità del giudice ( es.: atto privo di forza di legge).
Di Giovanna Cento