La sanzione di chi si fa portavoce di un'istanza collettiva è antisindacale
Tribunale di Trani- sezione Lavoro, decreto ex art. 28 S.L. 22/07/2013 n. 25275
E’ antisindacale la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto che viene irrogata ad un insegnante ( parte della R.S.U. della scuola), che, durante l’intervallo, aveva fatto da portavoce di una richiesta cui avevano aderito 41 colleghi, in merito alla convocazione in via straordinaria ed urgente del Collegio dei Docenti, portandola in segreteria durante l’intervallo al fine al fine dell’acquisizione al protocollo.
Secondo il dirigente scolastico, invece, il docente aveva presentato l’istanza in segreteria immediatamente dopo l’intervallo: desumeva ciò dall’orario di apposizione del timbro di protocollo.
Il docente replicava invece che l’orario non fosse attendibile dato che non si trovava fra i presenti al momento della registrazione del documento.
Il Giudice del Lavoro di Trani ha condannato la condotta del dirigente scolastico che era tenuto a un comportamento maggiormente elastico nell’ambito del suo potere disciplinare. Il docente, sempre secondo il Tribunale, avrebbe invece messo in atto una “ imponente macchina sanzionatoria” tramite interrogatori e verbalizzazioni. Inoltre , non si possono avere certezze in merito al ritardo, in quanto l’Ufficio protocollo non dispone di un orologio che segni con esattezza l’orario.
Sono state infine reputate attendibili le testimonianze degli insegnanti che hanno fatto menzione della prassi di non protocollare seduta stante le documentazioni.
Per il Tribunale è dunque illegittima ed antisindacale la sanzione disciplinare che viene irrogata ad un rappresentante sindacale, quando viene punito per essersi fatto portavoce di una istanza collettiva.