La funzione di amministrazione attiva

19.08.2013 12:12

 

Piccola parentesi: Il termine funzione può avere molteplici significati. Il criterio generale di classificazione dell’attività degli apparati pubblici distingue fra: 1) funzione di regolazione 2)funzione di amministrazione attiva 3) verifica del proprio operato.

 

Per attività amministrativa si intende l’insieme delle operazioni, dei comportamenti e delle decisioni ( compresi i singoli atti o i provvedimenti amministrativi) assunti dalla p.a. nell’esercizio di funzioni affidate ad essa dalla legge. La legge individua infatti i compiti di un apparato e conferisce agli apparati i poteri necessari, ovvero le attribuzioni , distribuendo la titolarità delle stesse  (competenze)  agli organi che compongono l’apparato .

Dunque la legge conferisce agli apparati le attribuzioni distribuendo le competenze fra i vari organi dell’apparato.

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA:

-Essendo rivolta ad uno scopo pubblico, ha il carattere della doverosità . Il mancato esercizio può essere fonte di responsabilità.

-Come afferma l’art. 1 della l. 241/1990, l’attività amministrativa è sorretta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza.

L’attività amministrativa ha rilevanza autonoma rispetto all’atto o al provvedimento. Infatti la valutazione dell’operato delle amministrazioni è globale e unitario : L’atto amministrativo è solo un tassello dell’attività e viene valutato rispetto ai termini di conformità all’ordinamento ( legittimità) e di attitudine a soddisfare l’interesse pubblico ( opportunità o merito amministrativo). Parliamo della cosiddetta amministrazione di risultato.

 

LINEA DI CONFINE FRA L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E L’ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO DELLA P.A.

Secondo la giurisprudenza, l’amministrazione svolge l’attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi ma anche quando persegue le proprie finalità tramite attività che sono disciplinate dal diritto privato ( Corte di Cassazione).

Emerge in questo ambito la distinzione fra

-attività amministrativa in forma privatistica

-attività d’impresa di enti pubblici

In realtà, la tendenza a dare connotazione pubblicistica ad attività svolte con modelli privatistici è finalizzata ad arginare il fenomeno che vede le amministrazioni servirsi di forme organizzative e operative di stampo privatistico per sfuggire al regime del diritto amministrativo ( es.: assunzioni di personale senza concorsi). 

 

di Giovanna Cento