La capacità del giudice

17.09.2013 23:11

 

Art. 1 c.p.p. : “ La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”.

Tale articolo si inquadra nel rispetto dell’art. 102 comma 1 Cost. che attribuisce la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

 

Il valido esercizio della funzione giurisdizionale è condizionato dalla ritualità dell’investitura: rispetto delle norme sulla capacità del giudice.

Art. 178 c.p.p. : Parliamo di capacità generica ( si ottiene con la nomina e l’immissione nel ruolo). L’osservanza delle disposizioni sulla capacità generica e sul numero dei giudici per costituire i collegi è sempre prescritta a pena di nullità assoluta.

 

L’art. 178 è supportato dall’art.33 comma 1 c.p.p. : Le condizioni di capacità del giudice  e il numero di giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

 

Il secondo ed il terzo comma dell’art. 33  individuano invece le ipotesi dichiarate processualmente irrilevanti, cioè fuori dal raggio di azione dell’art. 178 lettera a).

 

Articolo 33 comma 2: Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei colleghi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

La nullità non è integrata dalla mancanza di capacità specifica, ovvero dall’irregolare costituzione nell’ambito di un determinato processo.

 

Assegnazione dei processi a sezioni, collegi, giudici: Art. 7 ordinamento giudiziario: L’assegnazione degli affari è operata dal dirigente dell’ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli colleghi o giudici sulla base di criteri obiettivi e predeterminati indicati dal CSM.

Formazione dei collegi: E’ escluso che si parli delle disposizioni inerenti al n° dei giudici necessari per costituire il collegio ( violazione sanzionata). Non sono attinenti alla capacità del giudice:

-I provvedimenti del capo d’ufficio diretti a stabilire turni di servizio dei giudici già assegnati all’ufficio stesso ( composizione dell’organo giudicante in caso di assegnazione di un numero superiore a quello necessario per la composizione degli uffici)

-Disposizioni relative alle supplenze e alle applicazioni.

Destinazione del giudice all’ufficio: Es. : trasferimento o assegnazione di nuove funzioni giudicanti.

Art. 33 comma 3 : Possibilità per il Tribunale di giudicare in due diverse composizioni: collegiale ( 3 componenti) o monocratica. L’attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante.

 

DA RICORDARE:

La capacità del giudice può essere considerata da un punto di vista astratto , con riferimento all’attività complessiva ed anche da un punto di vista concreto, con riguardo ai singoli affari.

La capacità di esercitare la funzione giurisdizionale in un determinato processo è disciplinata dagli articoli 34-35 ( incompatibilità), astensione ( art. 36), ricusazione ( art. 37).

La capacità da un punto di vista astratto e l’inosservanza delle disposizioni su capacità e numero dei giudici necessario per costituire collegi è causa di nullità insanabile a norma degli artt. 178 e 179 c.p.p.