L'innovativo concetto di diritto alla salute e le conseguenze sulla risarcibilità del danno biologico

04.08.2013 23:39

 

Il diritto alla salute ( art. 32 Cost.) è l’unico diritto espressamente previsto dalla Costituzione come fondamentale: è inalienabile, intrasmissibile, irrinunciabile ed indisponibile.  Se volessimo metaforicamente rappresentarlo, potremmo immaginarlo come il punto di massima altezza in una cascata, oltre il quale si sviluppano , come delle rapide, tutte le altre forme di tutela.  Perché il diritto alla salute rappresenti uno dei baluardi della dignità umana è facile a capirsi. L’integrità della persona , infatti, non si riferisce unicamente all’ambito corporeo, dunque all’assenza di malattie e di lesioni: come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e confermato più volte dalla Corte Costituzionale, la salute è uno stato di <<completo benessere fisico, psichico e sociale>> . Ecco in cosa consiste il profondo solco tracciato dalla nostra Carta Costituzionale: se già era prevista la tutela dell’integrità fisica, con l’entrata in vigore della Costituzione l’affermazione del diritto alla salute pone le basi per una forma di tutela molto più ampia che consideri le varie dimensioni fisica, psichica e sociale. La fondamentalità  del diritto alla salute fa sì che esso sia visceralmente collegato al concetto di eguaglianza latu sensu  : si tratta di un diritto valido erga omnes. Ciò comporta varie conseguenze.

In primo luogo compete a tutti i cittadini Italiani e non Italiani, qualunque sia la loro posizione nei confronti delle norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato.

In secondo luogo, il carattere assoluto e primario di tale diritto incide anche in termini di risarcibilità del danno biologico.

Un primo e superato orientamento giurisprudenziale prevedeva trattamenti risarcitori differenziati per soggetti colpiti dallo stesso danno biologico ma con redditi diversi. La Corte Costituzionale tentò poi di superare il vincolo dell’attitudine a produrre reddito, affermando che fosse necessario considerare le soggettive posizioni autonome, disancorandole da ogni altra circostanza. Ciò alla luce dell’art. 2059 c.c., combinato con l’art. 185 c.p. : “ Ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali>> , quindi non suscettibili di valutazione economica, compreso quello alla salute.

Un passo indietro, praticamente nella direzione opposta, fu compiuto sempre dalla Corte con la sentenza 202/1981: Si riproponeva una lettura riduttiva dell’art. 32 : il risarcimento del danno tornava a collegarsi alla prodotta diminuzione patrimoniale.

Solo nel 1986 si fece largo una visione “costituzionalmente orientata”, distinguendo il danno biologico ( danno evento) dal danno morale e da quello patrimoniale e sancendo così la riconducibilità della risarcibilità della lesione agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost.  Venne dunque accantonata l’incidenza dell’art. 2059 c.c. in quanto la possibilità del risarcimento era subordinata al compimento di un illecito penale.

L’art. 2043 cominciò quindi a prestarsi ad una interpretazione più estensiva, comprendendo il risarcimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto ma anche di quelli che, almeno potenzialmente, impediscono le attività realizzatrici della persona umana ( spiritualità, cultura, sport, affettività). I danni morali soggettivi continuano ad essere ricondotti sotto la tutela dell’art. 2059 c.c.

Infine, negli ultimi tempi, anche il contenuto del 2059 c.c. è stato oggetto di maggiori approfondimenti che hanno portato ad una rilettura diversa, stavolta “al netto” della sua funzione sanzionatoria che aveva lo scopo di far coincidere il danno morale non patrimoniale col danno morale soggettivo.

Secondo la Corte, alla luce dell’impronta costituzionale, nella previsione della norma vengono compresi tutti i danni di natura non patrimoniale meritevoli di risarcimento : non solo quelli contemplati dalla legge ordinaria ma anche e soprattutto quei danni concettualmente ricavabili dall’interpretazione delle norme costituzionali.  E’ danno non patrimoniale risarcibile sia il danno morale soggettivo ( turbamento passeggero dell’animo), sia il danno biologico in senso stretto ( art. 32 Cost., lesione dell’interesse all’integrità fisica e psichica conseguente ad accertamento medico) , sia il danno “esistenziale” dovuto alla lesione di altri interessi di rango costituzionale che ineriscono alla persona .

 

di Giovanna Cento