L'attività sindacale
30.06.2013 15:30
L’organizzazIone sindacale tutela gli interessi professionali tramite l’aggregazione dei lavoratori in organismi rappresentativi, tramite un’attività di proselitismo nei luoghi di lavoro. La legge 300/1970 comporterà un riequilibrio delle forze in campo tramite una incisiva compressione del potere organizzativo e direttivo dell’imprenditore, realizzando un consolidamento delle organizzazioni sindacali e dotandole di strumenti difensivi e offensivi in difesa degli interessi collettivi. Un esempio di considerazione della diversa forza negoziale delle due controparti è la differenziazione di tutela dello sciopero e della serrata.
LIBERTA’ SINDACALE
Art. 1: libertà di opinione
Art.8: divieto di indagini sulle opinioni (sanzione penale per il datore di lavoro)
Art.14: Diritto di associazione e di attività sindacale ( riafferma nei confronti del datore di lavoro la libertà di organizzazione sindacale sancita dall’art. 39 c.1 della Costituzione).
Art.15 :lettera a)nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale, ovvero cessi di farne parte. Lettera b) traduce la convenzione Oil n°98/1949 estendendo la tutela antidiscriminatoria anche in merito alla partecipazione allo sciopero.
L’ultimo comma dell’art. 15 estende la nullità dei patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, raziale, religiosa, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali ( voluta dopo la convenzione Oil n°111/1958).
La nullità, secondo l’interpretazione prevalente, è riferibile solo ad un atto negoziale giuridicamente rilevante( i cui effetti sono travolti ex tunc) e non a comportamenti materiali che non sarebbero in grado di far cessare la nullità. La nullità è finalizzata a reprimere qualsiasi atto oggettivamente discriminatorio, prescindendo dalla sua intenzionalità.
Art. 16: Vieta i trattamenti collettivi discriminatori. Per trattamento collettivo si deve intendere non quello rivolto ad avvantaggiare integralmente un singolo lavoratore, ma un gruppo di lavoratori individuabile in ragione di una loro identità, direttamente o indirettamente sindacale. Sul versante del rilievo economico, si deve intendere un qualsiasi beneficio, vantaggio o utilità che abbia un rilievo reddituale. Es. : premio antisciopero per chi non vi partecipa o si impegna a non parteciparvi. Il comportamento è sanzionato solo in via amministrativa ( pari all’importo del trattamento collettivo discriminatorio per un periodo massimo di un anno). In ogni caso spesso si ricorre all’art. 28 ( repressione della condotta antisindacale) che consente risultati più incisivi.
Art. 26 comma 1: Consente ai lavoratori di svolgere attività di proselitismo e di collettaggio, anche per le organizzazioni che non siano in possesso di requisiti per la costituzione di una rsa (o non rientranti nella rsu) .
TITOLO III ( attività sindacale) :
Art. 19 : Costituzione delle rsa . Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Norme promozionali per lo svolgimento dell’attività sindacale. Si tratta di tutele tipiche aggiuntive rispetto alla generale garanzia di libertà e attività sindacale. Dunque il diritto alla costituzione della rsa ha un campo di applicazione limitato alle solo imprese, con esclusione dei datori di lavoro non imprenditori. Per le imprese industriali e commerciali si applicano in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di 15 dipendenti. L’organico da assumere a riferimento è composto da soli lavoratori subordinati: lavoratori a termine con contratto di durata superiore a 9 mesi e lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Con l’art. 42 c. 1. D.lgs. 165/2001 la disciplina è stata estesa a tutto il pubblico impiego privatizzato sia in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre 15 dipendenti, sia presso le sedi o le strutture periferiche considerate livelli decentrati di contrattazione dai contratti collettivi nazionali (art.42 c.8 d.lgs. 165/2001) .
Art. 20 : Assemblea nei luoghi di lavoro. Soltanto le rsa, singolarmente o congiuntamente, o la rsu sono legittimate ad indire assemblee nei luoghi di lavoro su materie di interesse sindacale o del lavoro. La Cassazione ha affermato che il potere attribuito alla rsu di convocare l’assemblea le è attribuito nel suo complesso: è dunque preclusa la possibilità di convocazioni separate da parte delle diverse organizzazioni sindacali che hanno partecipato, mediante l’elezione dei propri candidati, alla sua formazione. Riguardo ciò che debba intendersi per materia sindacale, la Cassazione ha affermato che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione. Non mancano però casi nei quali è stato ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di concedere i locali quando, per esempio, il tema dell’assemblea fosse la pace o il non intervento in guerra. La convocazione deve essere preventivamente comunicata al datore di lavoro per consentirgli di predisporre un locale idoneo . La giurisprudenza ha ritenuto, come per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, legittimo il ricorso del datore di lavoro alla comandata, ovvero la presenza, in servizio, di una quota minima di lavoratori per la salvaguardia della sicurezza delle persone, dell’integrità degli impianti e della successiva ripresa della produzione. I titolari del diritto di partecipazione sono tutti i lavoratori dell’unità produttiva, anche non sindacalizzati, compresi i cassaintegrati e gli scioperanti. All’assemblea possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rsa. E’ escluso, invece, il diritto del datore di lavoro di partecipare all’assemblea. L’assemblea può svolgersi fuori dall’orario di lavoro senza limiti di tempo. Può svolgersi anche durante l’orario di lavoro ma con il limite di dieci ore annue, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi. Le assemblee, salvo casi specifici, non hanno potere deliberativo ma si limitano ad esprimere valutazioni sulla politica sindacale, come in occasione della ratifica delle ipotesi di accordo raggiunte in sede nazionale. Laddove la ratifica investa un’ipotesi di accordo a livello aziendale e si faccia evidente la carenza di un potere negoziale, il voto negativo segnala un forte dissenso dei lavoratori nei confronti degli agenti negoziali che va ad incidere sulla loro attitudine a rappresentare l’interesse collettivo.
Art. 21: Referendum. Le rsa, congiuntamente, possono indire nell’ambito aziendale ma fuori dall’orario di lavoro, un referendum su materie inerenti all’attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori ( compresi scioperanti e cassaintegrati) oppure dei soli appartenenti alla categoria interessata. L’imprenditore deve collaborare mettendo a disposizione un luogo idoneo, dunque deve essere dato un giusto preavviso. Limitare, ostacolare e non cooperare sembra un comportamento sanzionabile ex art. 28 legge 300/1970. L’istituto è stato raramente utilizzato in ragione di orientamenti giurisprudenziali che non ritengono che dal suo esito discendano vincoli per gli agenti negoziali. Secondo la Cassazione, l’esito negativo del referendum non produce nessun effetto sulla validità dell’accordo sottoscritto, avendo rilevanza solo nei rapporti interni fra rappresentanza sindacale e lavoratori. Il referendum viene in genere utilizzato per l’approvazione, in via preventiva, delle piattaforme rivendicative e, successivamente, delle ipotesi di accordo.
Art. 25 : Diritto di affissione. Per consentire alle rsa o alla rsu di realizzare un flusso informativo nei confronti dei lavoratori in ordine alle iniziative o alle attività, la legge riconosce loro il diritto di affiggere su appositi spazi che il datore ha l’obbligo di predisporre all’interno dell’attività produttive e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Secondo la giurisprudenza prevalente, ciascuna rsa, considerata nella propria individualità, ha il diritto di affissione e quindi ha il diritto ad un proprio spazio riservato. Dunque la rsu, essendo un organismo unico e collegiale, vedrebbe ridotti gli spazi rispetto alle singole rsa. Quindi la dimensione dello spazio dovrebbe essere coerente con la potenziale rappresentanza generale di tutti i lavoratori.
Art, 27: Locali della rsa. Le rsa e le rsu, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, possono disporre permanentemente di un idoneo locale e, nelle unità produttive con un minor numero di occupati, di un luogo ove effettuare le riunioni degli organismi o dell’organismo sindacale. Il locale è unico per tutte le rsa
Art. 22 : rasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Per il dirigente sindacale aziendale il trasferimento è consentito solo “previo nulla osta” dell’associazione sindacale di appartenenza. La norma è derogatoria dell’ultimo periodo del c.1 dell’art. 2103 cod. civ. che consente il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Si ritiene dunque prevalente l’interesse collettivo a conservare quel dirigente in quell’entità produttiva, rispetto all’interesse del datore di lavoro di trasferirlo.
Per quanto riguarda il licenziamento, le tutele a favore dei dirigenti sono sancite dagli ultimi 4 comma dell’art. 18 legge 300/1970. La prima è una tutela processuale (facoltà per il giudice di disporre la reintegrazione immediata. La seconda tutela è costituita da una misura coercitiva indiretta, finalizzata ad indurre il datore di lavoro a procedere prontamente alla reintegrazione: obbligare quest’ultimo, qualora non ottemperi all’ordine di reintegra, al pagamento, per ogni giorno di ritardo, al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti gestito dall’Inps di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Art. 23 : Permessi retribuiti per i dirigenti interni. I dirigenti interni hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti per un numero di ore stabilito dalla legge o, eventualmente, dalla contrattazione collettiva. E’ previsto che tale diritto spetti ai soli “ dirigenti” delle rsa e limita il numero dei dirigenti in modo diversificato in relazione alla dimensione dell’unità produttiva. A seguito dell’accordo interconfederale del 93’, i dirigenti delle rsu divengono i beneficiari del diritto di permessi. I permessi constano di 8 ore mensili per le unità produttive con più di 800 dipendenti ed un’ora l’anno per ciascun dipendente nelle imprese minori.Il dirigente sindacale interno può astenersi dalla prestazione lavorativa nei limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, con il solo obbliho di una comunicazione preventiva al datore di lavoro. I dirigenti delle rsa hanno anche diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l’anno. Anche per questi permessi viene escluso un potere di controllo preventivo del datore di lavoro, cui però non può essere negato un potere di controllo successivo.
Art.30: Permessi retribuiti per i dirigenti esterni. Prevede permessi retribuiti per dirigenti provinciali e nazionali delle associazioni di cui all’art. 19 che ormai, dopo il referendum del 1995, sono quelle firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. I permessi sono concessi per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi provinciali o nazionali di cui il lavoratore è componente. La norma non determina la quantità di permessi spettanti, rinviando ai contratti collettivi ma condizionano l’esercizio del diritto ad un obbligo di comunicazione scritta.
Art.31: Aspettative non retribuite. Diritto ad un’aspettativa non retribuita per i dirigenti sindacali provinciali o nazionali. La norma si applica a tutte le organizzazioni sindacali, anche se non legittimate alla costituzione delle rsa e a tutti i lavoratori, essendo collocata, come l’art.30, al di fuori del titolo III e del relativo campo di applicazione stabilito dall’art. 35.
di Giovanna Cento
di Giovanna Cento