Il lavoro subordinato: la sua definizione e la subordinazione come causa del contratto
30.06.2013 15:28
La definizione della nozione di subordinazione può essere estrapolata da più di una fonte normativa:
Art. 2094 cod. civ. : definisce il lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Art. 2222 cod.civ. : definisce il lavoratore autonome come chi opera “senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” organizzando dunque liberamente la propria attività. Tale articolo conferma, simmetricamente, la definizione di lavoratore subordinato fornita dall’art. 2094 cod. civ.
Art. 2104 c.2. cod. civ. : afferma che il lavoratore subordinato deve “osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”
Art. 2106 cod.civ. : riconosce il potere disciplinare dell’imprenditore in coerenza alla sua qualità di capo.
Appare chiaro dunque che la caratteristica essenziale del lavoro subordinato èl’eterodirezione dell’attività e l’eterodeterminazione della prestazione.
Subordinazione e causa di contratto
Un tema molto dibattuto in dottrina è se la subordinazione entri nella causa del contratto oppure costituisca solo un elemento esterno alla struttura dell’obbligazione di lavoro. Secondo quest’ultima tesi, la causa individuata dal legislatore non starebbe nello scambio tra prestazione subordinata e retribuzione quanto tra collaborazione e retribuzione. Se così fosse, la collaborazione verrebbe identificata come lo scopo tipico della prestazione e dunque come la causa del tipo negoziale. In tal senso, la collaborazione fungerebbe da criterio di valutazione dei comportamenti che le parti devono tenere in osservanza ai generali doveri di buona fede e correttezza, sia da parte del creditore ( cooperazione all’adempimento tramite la realizzazione dell’assetto organizzativo e l’efficientamento del suo funzionamento) , sia da parte del debitore ( dovere di conformazione alle variabili esigenze dell’attività lavorativa nell’esecuzione della prestazione). Se dunque individuassimo nella collaborazione la causa del contratto, dovremmo ritenere che la differenza fra lavoro autonomo e lavoro subordinato non starebbe nella struttura dell’obbligazione ma verrebbe a concretizzarsi nell’entità del facere : mentre per il lavoratore subordinato si tratterebbe di una collaborazione mirata al raggiungimento di uno scopo ottenuto tramite la cooperazione di più forze organizzate dall’imprenditore, per il lavoratore autonomo lo scopo sarebbe invece la realizzazione di un’opera finita.
Sorgono però dei dubbi sulla possibilità di adottare una simile impostazione. Infatti esiste, ad esempio, il fenomeno del lavoro autonomo parasubordinato, che consiste nella collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo si subordinazione. Tale circostanza evidenzia come esistano anche alcuni lavoratori autonomi per i quali la struttura dell’obbligazione non è finalizzata ad ottenere un’opera finita : la causa del contratto sarebbe dunque indentificabile anche in questo caso nello scambio fra collaborazione e corrispettivo.
E’ in base a questi dubbi che la teoria tradizionale continua a considerare la subordinazione come elemento qualificante del contratto subordinato di lavoro: la causa del contratto sarebbe proprio lo scambio fra subordinazione e retribuzione, confermando l’eterodirezione come criterio distintivo.
di Giovanna Cento