Il concorso di persone
30.06.2013 15:15
Il concorso di persone nel reato ( partecipazione criminosa) determina un vincolo occasionale tra più persone, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati. Rappresenta quindi un’entità collettiva contingente e suole essere qualificato comeeventuale per distinguerlo dalla diversa figura del concorso necessario, che ricorre invece quando è la stessa fattispecie incriminatrice di parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per l’integrazione del reato (es: corruzione). Il fatto collettivo può essere realizzato da più coautori , da un singolo autore con l’ausilio di uno o di più complici, da più soggetti ciascuno dei quali si limita a porre in essere una frazione del fatto tipico ( esecuzione frazionata).
Le norme sul concorso di persone hanno la funzione di rendere punibili comportamenti che non lo sarebbero in base alla singola norma incriminatrice. Dunque integrano le singole disposizioni di parte speciale.
Tipizzazione della fattispecie concorsuale
Il legislatore, nella configurazione normativa della fattispecie concorsuale, si trova a potere scegliere fra un modello differenziato di tipizzazione del fatto ed un modello unitario. Seguendo il primo, le forme di partecipazione vengono distinte in base ai ruoli ricoperti dai singoli concorrenti ( autore, determinatore, istigatore, complice), differenziando così la responsabilità di ciascun concorrente. Seguendo il secondo, invece, la fattispecie concorsuale abbraccia tutte le condotte dotate di efficacia eziologica nei confronti dell’evento lesivo e non c’è più differenza fra forme primarie e secondarie di partecipazione. Della reale entità del contributo di potrà tenere conto, al massimo, in sede di commisurazione della pena.
Il legislatore del ’30 ha optato per il modello della tipizzazione unitaria: art. 110 c. p. :“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita” , concorre quindi a pari titolo chi apporta un contributo qualsiasi, purchè dotato di rilevanza causale della realizzazione collettiva del fatto. Tuttavia , nell’art. 114 si legge : “ Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli art. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena”. Tale articolo sembrerebbe in qualche modo recuperare la distinzione fra partecipi primari e secondari.
Teorie sul concorso criminoso
Teoria dell’accessorietà: In generale, la condotta atipica del semplice partecipe non ha rilevanza penale autonoma ma l’acquista nella misura in cui accede alla condotta principale o tipica dell’autore. ( es. : se A si limita a fornire a B uno strumento da scasso per compiere un furto, questa condotta di ausilio non potrà essere punita finchè l’esecutore materiale non avrà realizzato gli estremi di un’azione furtiva tipica ai sensi dell’art. 624 c. p. Esistono due versioni di tale teoria: 1) ACCESSORIETA’ ESTREMA: la punibilità della condotta di partecipazione dipende dalla realizzazione di una condotta principale a sua volta punibile in concreto. 2)ACCESSORIETA’ LIMITATA : ci si accontenta di un’azione principale obiettivamente antigiuridica ( es.: complice che fornisce lo strumento sarebbe punibile anche se l’esecutore materiale non fosse in concreto assoggettabile a pena perché, ad esempio, inimputabile.) . OBIEZIONI: 1) questa teoria non riuscirebbe a giustificare la punibilità dei concorrenti nei casi di esecuzione frazionata, ovvero quando nessuno realizza un’azione qualificabile come principale, mentre l’azione tipica risulta soltanto dall’incontro dei diversi contributi dei singoli compartecipi. 2) Nell’ipotesi di reato proprio , la condotta principale non potrebbe che essere realizzata dal soggetto che riveste da qualifica soggettiva e dunque si dovrebbe rinunciare all’incriminazione a titolo di reato proprio ove a porre in essere la condotta esecutiva fosse l’extraneus privo di qualifica.
Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale: Si basa sull’incontro fra l’art.110 c. p. e la singola condotta incriminatrice. La fattispecie concorsuale non integra più la singola disposizione di parte speciale, ma forma un’entità nuova ed autonoma
Teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate : Dall’incontro delle norme di parte speciale con le norme sul concorso non nascerebbe una sola fattispecie plurisoggettiva eventuale, bensì discenderebbero tante fattispecie plurisoggettive differenziate, quanti sono i soggetti concorrenti: tutte le fattispecie avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra loro per l’atteggiamento psichico e per alcuni aspetti esteriori che ineriscono solo alla condotta dell’uno o dell’altro compartecipe.
In mancanza di una tipizzazione legale della varie forme di concorso, il compito di fissare i requisiti minimi di una partecipazione penalmente rilevante resta affidato alla dottrina e alla giurisprudenza.
Pluralità di agenti
-NUMERO DI PERSONE: Sono necessari e sufficienti almeno due soggetti
-CONCRETA PUNIBILITA’ SINGOLI CONCORRENTI: Il concorso si configura anche se taluno dei concorrenti non è punibile per ragioni inerenti alla sua persona ( es.: difetto di dolo o mancanza di imputabilità) . art. 112 ultimo comma “Gli aggravamenti di pena si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile “ ; art. 119 comma I : “Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono”. Poichè fra tali circostanze sono comprese anche l’inimputabilità o la mancanza di dolo, se ne desume che la pluralità di soggetti sussiste anche se taluno sia incapace di intendere o di volere o agisca senza volontà colpevole. Dunque, si possono ricondurre al concorso criminoso le seguenti ipotesi: -costringimento fisico a commettere un reato (art.46): costringimento psichico a commettere un reato o coazione morale (art.54, ultimo comma) ; reato commesso per errore determinato dall’altrui inganno (art.48); determinazione in altri dello stato in incapacità allo scopo di far commettere un reato ( art.86); determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 19).
Realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato
L’esigenza minima è che siano almeno realizzati gli estremi oggettivi di un delitto tentato. Lo mostra l’articolo 115 c. p. : “ Salvo che la legge disponga altrimenti ( nei casi in cui il semplice accordo o la mera istigazione sono elevati ad autonome figure di reato per la loro particolare gravità, come i delitti contro la personalità dello Stato ) nessuno è punibile a) per il semplice fatto di essersi accordato con altri qualora all’accordo non segua la messa in atto del fatto programmato; b) per il semplice fatto di avere istigato altri ( tanto nel caso in cui l’istigazione sia accolta, quanto nel caso in cui non lo sia) , qualora il reato non sia stato commesso “.
Tuttavia, poiché sia l’accordo che l’istigazione possono assurgere a indici di pericolosità sociale, l’art. 115 attribuisce al giudice la facoltà di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata, salvo che si tratti di istigazione non accolta a commettere una contravvezione.
Non occorre che il fatto collettivo giunga a consumazione ma è sufficiente che la realizzazione comune si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto: concorso di persone in un delitto tentato .
Concorso materiale
Si ha concorso materiale se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato. Il concorso materiale può essere prestato assumendo ruoli di rango diverso:
-l’autore: colui il quale compie gli atti esecutivi del reato
-il coautore: chi interviene insieme con altri nella fase di esecuzione es.: due assassini che sparano contemporaneamente
-l’ausiliatore o complice: quel partecipe che si limita ad apportare un aiuto materiale nella preparazione o nell’esecuzione del reato. Es.: chi fornisce il veleno per un omicidio. Per quanto riguarda il complice, si dibatte sui coefficienti minimi che ne giustificano l’incriminazione a titolo di concorrente nel reato. Esistono più teorie.
Teoria condizionalistica ( opinione più tradizionale): partendo dal presupposto che il codice accoglie la concezione casuale del concorso criminoso, l’azione del compartecipe deve costituire condicio si ne qua non del fatto punibile. OBIEZIONI: il criterio della condicio si ne qua non rischia di restringere eccessivamente l’area del concorso, in quanto esistono forme di complicità meritevoli di punizione sebbene non strettamente indispensabili ai fini della riuscita dell’impresa criminosa
Teoria della casualità agevolatrice ( o di rinforzo) : è ritenuto penalmente rilevante non solo l’ausilio necessario che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si limita ad agevolare o a facilitare il conseguimento dell’obiettivo finale. OBIEZIONI: esistono forme di ausilio meritevoli di pena nonostante manchi ogni influsso causale, es.: fornitura di uno strumento che poi non viene utilizzato dall’esecutore materiale.
Teoria della prognosi o dell’aumento del rischio : basterebbe che l’azione del partecipe appaia ex ante idonea a facilitare la commissione del reato, accrescendone le possibilità di verificazione. A sostegno di questa tesi, si potrebbe richiamare l’art. 56 sul tentativo, nella parte in cui conferma che, ai fini della tipicità, i giudizi causali possono essere formulati non solo nell’ottica di un legame effettivo fra condotta ed evento, ma anche sul piano di una pura attitudine casuale. OBIEZIONI: le forme di complicità cui si fa riferimento accedono ad un fatto collettivo che giunge a consumazione, sia pure a prescindere dall’ausilio rivelatosi a posteriori inutile. Dunque, di fronte ad un obiettivo criminoso concretamente raggiunto, il giudizio ex ante appare inutile.
CONCLUSIONE: Rimane confermato che non può esserci partecipazione materiale penalmente rilevante a prescindere da un influsso effettivo sull’azione tipica o sull’evento costitutivo del reato. Per quanto riguarda la portata e i limiti del contributo materiale, sembra potersi accettare la teoria della casualità agevolatrice.
Concorso morale
Si ha concorso morale quando si dà impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. Si possono distinguere due figure:
-Il determinatore cioè il compartecipe che fa sorgere in altri (autore) un proposito criminoso prima inesistente
-l’istigatore, colui il quale si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito criminoso già esistente. Per istigazione si intende ogni forma di partecipazione psichica: mandato, consiglio, suggerimento ecc.. tuttavia non sono sufficienti consigli o semplici informazioni se non sottendano almeno il consiglio o l’incitamento ad agire in un determinato modo. E’ dunque da escludere che sia sufficiente la connivenza o l’adesione psichica. La rilevanza penale è desumibile dall’art 115 comma 3 : stabilendo la non punibilità dell’istigazione rimasta sterile, questa norma riconosce implicitamente che quando l’istigazione viene accolta e il reato è commesso, l’istigatore risponde a titolo di concorso. Come è da escludere la complicità fisica in mancanza di una condotta che, considerata ex post, risulti avere quantomeno agevolato la commissione del delitto, similmente non può esservi complicità morale a prescindere da una effettiva influenza sulla psiche.
Può accadere che si verifichi una divergenza fra il fatto oggetto di istigazione e il fatto concretamente realizzato. La divergenza può riguardare o il tipo astratto di reato, o l’oggetto materiale dell’azione. In questo caso si può sostenere che l’esecuzione volontaria da parte dell’istigato di un fatto diverso anche solo nell’oggetto materiale, è in grado di spezzare il legame che avvince la condotta dell’esecutore alla precedente istigazione.
PARTICOLARE FORMA DI ISTIGAZIONE, L’AGENTE PROVOCATORE : Colui il quale ( si tratta spesso di appartenenti alle forze dell’ordine) provoca un delitto al fine di assicurare il colpevole alla giustizia. Secondo un orientamento rigoristico, il fine di fare perseguire i rei non potrebbe comunque giustificare un comportamento che ha contribuito a mettere in pericolo o ledere un bene giuridico. Secondo la stessa linea rigoristica della giurisprudenza, non è esclusa la punibilità a meno che l’attività non si risolva in osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui. Seconda gran parte della dottrina invece, l’agente provocatore non può essere punito, per mancanza di dolo, tutte le volte in cui abbia agito con lo scopo di assicurare i colpevoli alla giustizia e non abbia accettato neppure il rischio della effettiva consumazione del reato. Interventi normativi a riguardo:
art. 97 del testo unico in materia di stupefacenti che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga che procedono ad acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope
art. 12 legge 360/90 in tema di criminalità organizzata : non punibilità di ufficiali di polizia giudiziaria della direzione investigativa antimafia che procedono a sostituzione di denaro o altri beni solo per provare delitti di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
L’elemento soggettivo
L’elemento soggettivo del concorso è costituito da due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso ( uguale a quella del reato monosoggettivo) e dalla volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune. La coscienza del concorso potrà indifferentemente manifestarsi come previo concerto, o come intesa istantanea, o come semplice adesione all’opera di un altro che ne rimane ignaro. Se invece più soggetti operano tutti l’uno dell’altro con azioni ciascuna esecutiva di una fattispecie delittuosa, si configurano distinti ed autonomi reati monosoggettivi. Nei casi in cui la fattispecie monosoggettiva richiede la presenza di un dolo specifico, è sufficiente ai fini della configurabilità di un concorso che la particolare finalità sia perseguita da almeno uno dei soggetti che concorrono a realizzare il fatto.
PROBLEMA DEL CONCORSO DOLOSO A DELITTO COLPOSO: se si negasse la configurabilità della partecipazione dolosa a reato colposo, rimarrebbero ingiustificatamente impuniti coloro che, con una condotta atipica, concorrano nell’altrui fatto colposo. Tuttavia ci sono più indizi che lasciano pensare che non vi sia la possibilità che più partecipi rispondano del medesimo fatto a titoli diversi. L’art. 110 c. p. stabilisce che il fenomeno concorsuale si riferisce al medesimo reato, e sembrerebbe legittimare una concezione unitaria della partecipazione criminosa e quindi escludere la possibilità di imputare il medesimo fatto a titoli soggettivi diversi. Inoltre, laddove il legislatore ha previsto una possibilità del genere, l’ha specificato, come nell’art. 116 c. p , che considera concorrenti soggetti che rispondono rispettivamente a titolo di dolo e di responsabilità oggettiva.
PROBLEMA DEL CONCORSO COLPOSO A DELITTO DOLOSO : L’articolo 113 c.p. ammette espressamente la sola cooperazione nel delitto colposo e sembra dunque escludere implicitamente la cooperazione colposa nel delitto doloso . Inoltre l’inammissibilità sembra essere confermata dal fatto che esistano precise e determinate ipotesi tassative di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso . art. 254, 259, 350 c.p.
Conclusione: si presuppone in ciascun individuo normale l’attitudine ad una autodeterminazione responsabile. Ne consegue che ognuno deve evitare soltanto i pericoli derivanti dalla propria condotta, mentre non si ha l’obbligo di impedire comportamenti pericolosi di terze persone, altrettanto capaci di scelte responsabili. Discende che non possono essere definite colpose in base alla mera prevedibilità dell’evento, quelle aioni le quali sono pericolose non in sé stesse ma semplicemente perché forniscono ad altri l’occasione di delinquere.
Il concorso nelle contravvenzioni
Concorso nelle contravvenzioni dolose : si riconduce la disciplina alla disposizione generale di cui all’art. 110 c. p. “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…” . Il termine reato è infatti qui riferibile egualmente ai delitti e alle contraddizioni imputabili a titolo di dolo.
Concorso nelle contravvenzioni colpose: qui si pone un problema, in quanto l’articolo 113 c.p. dichiara : “Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”. Vi è quindi un esclusivo riferimento ai delitti. Secondo l’orientamento prevalente, anche le contravvenzioni colpose rientrano nell’ambito di disciplina di cui all’art. 110 . Tale teoria si basa sull’ultimo comma dell’art. 42 del codice penale “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. In questa ottica, l’art. 113 c. p. si riferirebbe anche alle contravvenzioni. Secondo una teoria contraria, invece, estendendo l’art. 113 alle contravvenzioni, si estenderebbe anche la punibilità di un numero di comportamenti atipici ben maggiore, nonostante gli illeciti colposi contravvenzionali abbiano un minore disvalore.
Circostanze aggravanti
Nonostante l’art. 110 parifichi la responsabilità di ciascun concorrente, al legislatore non è sfuggita la diversità dei ruoli. Da qui l’introduzione di circostanze aggravanti ed attenuanti allo scopo di graduare la pena in funzione dell’effettivo contributo di ciascun soggetto. L’applicazione delle circostanze aggravanti è obbligatoria.
1) Art. 112 comma 1 n°1 “Se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente” . Il calcolo del numero delle persone prescinde dalla colpevolezza, imputabilità o punibilità dei singoli concorrenti.
2) Art. 112 comma 1 n°2 “Per chi ha promosso o organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”. Per promotore s’intende colui che ha ideato l’impresa criminosa prendendo l’iniziativa; per organizzatore si intende chi predispone il progetto esecutivo; per direttore s’intende chi assume una funzione di guida ed amministrazione.
3) Art. 112 comma 1 n°3 “Per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette” Perché si configuri l’aggravante non è sufficiente una forma qualsiasi di soggezione psicologica, ma è necessario che la persona dotata di supremazia abbia realizzato una vera e propria coazione psicologica sul soggetto sottoposto.
4) Art. 112 comma 1 n°4 “Per chi, fuori dal caso preveduto dall’art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza” . Tale disciplina, conformandosi all’art. 111 c.p. ( determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile), si applica ai soggetti affetti da vizio parziale di mente o a soggetti vittime di <<decadimento intellettuale>> che rende il soggetto facile preda della suggestione altrui. In seguito alle leggi n° 203/91 e 172/92, il testo dell’art. 112 c. p. ha due nuovi commi: “La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza” ; “Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal n°4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a 2 terzi.
Circostanze attenuanti
CONTRIBUTO DI MINIMA IMPORTANZA: Art. 114 comma 1 “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena” . Art. 114 comma 2: “Tale disposizione non si applica nei casi indicati dall’art. 112” ( cioè se non ricorre alcuna delle circostanze aggravatrici). Il contributo di minima importanza si ha solo nei casi in cui la partecipazione abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo. Si compie dunque un giudizio sull’imprescindibilità in rapporto ai fattori ipotetici rimasti inoperanti, ad esempio quando l’azione del correo sarebbe potuta essere facilmente sostituita con l’azione di altre persone o con una diversa distribuzione dei compiti.
MINORAZIONE PSICHICA: Art. 114 comma 3 : a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità ( art. 112 comma 1 n°3) oppure della minorità o infermità mentale ( art. 112 comma 1 n°4) .
Responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto
Art. 116 c.p. : “Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione” “Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave” .
Esiste una differenza con l’aberratio delicti. Mentre in questo l’evento diverso che si realizza deve essere il risultato di un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, nel caso dell’art. 116 l’evento deve essere voluto da taluno dei concorrenti. Inoltre l’aberratio delicti non richiede che l’evento diverso sia prevedibile.
I presupposti della responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto sono due: il rapporto di causalità tra l’azione di ogni partecipe e il reato diverso da quello programmato e la prevedibilità di tale reato diverso non voluto. Nei riguardi del secondo presupposto, secondo un primo indirizzo è sufficiente una prevedibilità in astratto: l’illecito non voluto deve appartenere al tipo astratto di quelli che, in linea puramente logica, si prospettano come sviluppo del reato originariamente voluto ( es. : furto e rapina, lesioni personali e omicidio). Un secondo indirizzo, invece, richiede che vi sia una prevedibilità in concreto: per stabilire se il reato diverso effettivamente realizzato rappresenti un prevedibile sviluppo di quello originario programmato, occorre tenere conto delle circostanze relative alla singola vicenda concreta. Sarà dunque necessario individuare prima il concreto piano d’azione dei concorrenti e soltanto su questa base verificare se le modalità concrete di svolgimento lasciassero prevedere un esito deviante del tipo di quello avveratosi.
La disposizione di cui al 116 non si applica solo in presenza di un solo reato diverso da quello voluto, ma anche quando insieme col reato concordato se ne commetta un altro che costituisce un prevedibile sviluppo del primo.
Per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 116, la disciplina prevista dal primo comma dello stesso articolo si applica a prescindere dalla maggiore o minore gravità del reato non voluto rispetto a quello voluto. Tuttavia, nel caso di maggiore gravità del reato diverso, il giudice deve obbligatoriamente applicare una diminuzione di pena rispetto a chi volle il reato meno grave.
Concorso nel reato proprio e mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti
Un soggetto privo della qualità personale ( extraneus) può concorrere alla commissione di un reato realizzabile solo da un soggetto qualificato ( intraneus). Secondo i principi generali dell’imputazione dolosa, la responsabilità presuppone la consapevolezza di concorrere ad un reato proprio, dunque occorre la conoscenza da parte dell’extraneus della qualifica dell’intraneus.
Quando la qualifica posseduta da taluno dei concorrenti non è determinante ai fini dell’esistenza di un reato ma comporta soltanto la diversa qualificazione giuridica di un fatto che già costituirebbe reato ad altro titolo, se l’estraneo è a conoscenza della qualifica , si configurerà un concorso nel reato proprio.
Quando invece l’estraneo ignora la qualifica del posseduta dal concorrente , ci si appella all’art. 117 c. p. “Se , per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo di reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”. Si configura dunque una sorta di responsabilità oggettiva , in quanto il fatto che un partecipe debba rispondere di concorso in un reato proprio pur ignorando la qualifica posseduta dal soggetto, contrasta coi principi dell’imputazione dolosa.
Perché si verifichi il mutamento di reato, è necessario che sia l’intraneus a porre in essere l’attività esecutiva o il ruolo di esecutore può essere assunto dall’estraneo? L’articolo 117 c. p. omette di specificarlo. Secondo l’orientamento che oggi tende a prevalere, sarebbe indifferente ai finiti della configurabilità del concorso nel reato proprio, il ruolo rivestito dall’intraneus. Si configurerebbe così pur sempre concorso in peculato anche nel caso in cui il soggetto possessore della qualifica pubblicistica fornisse un contributo atipico alla condotta appropriativa realizzata dall’extraneus.
E’ poi prevista una circostanza attenuante facoltativa a favore di chi volle il reato meno grave. Secondo un orientamento giurisprudenziale, tale attenuante è applicabile soltanto al soggetto ignaro della qualifica.
Comunicabilità delle circostanze
Dopo la riforma della legge n°19/1990, l’art. 118 del codice si limita a stabilire “Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono” . Detto questo, a quale tipo di disciplina soggiacciono le circostanze diverse da queste?
Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, si fa riferimento all’art. 59 : vale la regola della rilevanza oggettiva delle circostanza attenuanti e dunque della loro conseguente estensibilità a tutti i compartecipi ( eccettuate quelle a carattere soggettivo menzionate nell’art. 118 c.p. )
-Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, secondo l’art. 59, possono essere applicate soltanto in quanto conosciute o conoscibili dal reo. Dunque l’attribuibilità dell’aggravante presuppone un coefficiente di colpevolezza riferito a ciascuno dei singoli concorrenti. Dunque si applicano solo ai compartecipi che ne abbiano avuto conoscenza effettiva o soltanto potenziale.
Comunicabilità delle cause di esclusione della pena
Art. 119 comma 2 . Si estendono a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della pena. Sono tali le cause di giustificazione dette anche scriminanti, la cui presenza elide l’antigiuridicità obiettiva del fatto criminoso. Infatti, se le cause di giustificazione fanno venir meno il contrasto tra il fatto tipico e l’ordinamento giuridico, rendendo lecito il fatto medesimo, la liceità di esso si proietta su tutte le condotte che concorrono alla sua realizzazione.
Non si comunicano, invece, ma si applicano soltanto ai correi cui personalmente si riferiscono, le cause soggettive di esclusione della pena. Per esempio, il vizio di mente dell’esecutore materiale non potrà avvantaggiare il partecipe. Lo stesso vale se uno dei correi agisce senza dolo e dunque beneficia di una situazione di<<immunità>> personale.
Desistenza volontaria
Tale concetto si presta a conclusioni diverse a seconda delle diverse modalità di manifestazione che l’atto di desistenza del correo potrebbe assumere.
A)Ove il soggetto che desista rivesta la posizione di esecutore, è in grado di sottrarsi alla commissione del fatto semplicemente interrompendo l’attività iniziata. Dunque la desistenza dell’esecutore, in quanto proviene dal soggetto che possiede il massimo dominio sull’accadere, produce l’effetto di impedire la consumazione del reato.
B) Ove il soggetto che desista rivesta la posizione di semplice complice, in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale, la desistenza si configurerà allorchè egli si limiti a neutralizzare la condotta già realizzata elidendo gli effetti della produzione collettiva dell’evento. Desisterà dunque, se riuscirà a privare la realizzazione del proprio apporto, emancipandosi dalla commissione di un fatto che non può essere considerato opera sua.
La desistenza rientra fra le cause personali di esclusione della pena, quindi ovviamente non si estende a tutti i concorrenti ma esime da responsabilità solo i soggetti cui si riferisce.
Pentimento operoso
La configurabilità del pentimento operoso presuppone che l’azione collettiva sia giunta ad esaurimento e che uno dei concorrenti riesca ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo. Es.: A e B infliggono coltellate a C con volontà omicida ma B, colto da pentimento, porta C in ospedale evitandone il decesso. Il pentimento operoso ha natura di circostanza attenuante soggettiva.
Estensibilità della disciplina del concorso << eventuale>> al concorso << necessario>>
Ricorrente è la figura del concorso necessario ( reato necessariamente plurisoggettivo) allorquando è la stessa disposizione incriminatrice di parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per l’integrazione del reato. Tali tipi di reato sono distinguibili in due sottocategorie: i reati plurisoggettivi propri (vengono assoggettati a pena tutti i coagenti come nel caso dell’associazione per delinquere o della rissa) e i reati plurisoggettivi impropri ( la norma incriminatrice dichiara punibili solo uno o alcuni dei partecipanti al fatto ( es.: corruzione impropria susseguente, usura, corruzione di minorenni). Proprio nel caso dei reati plurisoggettivi impropri si pone un quesito: il concorrente necessario, esentato da sanzione dalla norma incriminatrice di parte speciale, può essere ritenuto responsabile in base alle norme che disciplinano il concorso eventuale (art.110 ss. )? A riguardo vi sono due opinioni discordanti. Parte della dottrina ritiene che tale valutazione vada fatta verificando la voluntas legis , ovvero accertando che l’esenzione da responsabilità corrisponda allo scopo della norma incriminatrice violata e alle direttive generali dell’ordinamento giuridico. Se si applicasse tale criterio, la responsabilità a titolo di concorso eventuale andrebbe esclusa , ad esempio, nei casi di usura, nella corruzione di minorenne e in tutte le altre ipotesi nelle quali la norma incriminatrice tende alla protezione anche dei concorrenti necessari non dichiarati punibili. L’opinione tradizionale, invece, nega la punibilità del concorrente non espressamente incriminato dalla norma incriminatrice di parte speciale :il fatto che la condotta non sia “expressis verbis” assoggettata a pena, lascia intuire la presenza di una scelta in favore dell’impunità. L’altra quaestio riguarda invece l’applicabilità ai concorrenti necessari punibili in base alla norma di parte speciale, della normativa in materia di circostanze aggravanti e attenuanti (articoli 112 e 114) , in materia di comunicabilità delle circostanze e delle cause di esclusione della pena (art. 118 e 119). La dottrina prevalente oggi ritiene che tali norme siano applicabili anche al concorso necessario , a patto che non vi sia una esplicita deroga da parte delle disposizioni che delineano i reati necessariamente plurisoggettivi.
In ultimo, bisogna tenere presente che il concorso eventuale può sussistere anche in un reato necessariamente plurisoggettivo, da parte di soggetti diversi rispetto ai concorrenti necessari.
di Giovanna Cento
di Giovanna Cento