Corte Costituzionale: incostituzionale l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori
Corte Costituzionale: sentenza n.231/2013 : sancita l’incostituzionalità art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
Le ordinanze di remissione provenivano dai tribunali di Vercelli, Modena e Torino e vertevano sulla lesione del diritto di libertà sindacale. Nello specifico, ai lavoratori della Ferrari di Modena non era stato riconosciuto il diritto di istituire rappresentanze sindacali, non avendo aderito al contrato di lavoro collettivo, ai cui negoziati avevano partecipato .
L’art. 19, lett. B l. 300/1970 recita così: Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che sussistesse una forma di incostituzionalità, in quanto i sindacati di maggiore rappresentatività erano gli unici a potere usufruire dei diritti sindacali previsti dallo Statuto. Ne rimanevano esclusi quei sindacati non firmatari di contratti collettivi ma sostanzialmente rappresentanti di un effettivo consenso .
L’art. 19 , secondo la Corte, si scontrava inevitabilmente con gli articoli 2,3, e 39 della Costituzione
La Corte ha affermato che l’art. 19 si pone in contrasto con i principi essenziali della Costituzione, violando l’art. 2, 3 e 39 Cost. Alcune organizzazioni sindacali si troverebbero infatti in una situazione di disparità non a causa della loro rappresentatività, ma in relazione alle scelte compiute in ambito di contrattazione, cioè a seconda che sottoscrivano o meno il contratto. Si concretizza quindi una violazione della libertà di azione dei sindacati e del pluralismo . C’è da notare che la Corte, tramite delle sentenze di monito, aveva in più occasioni segnalato la necessità di modificare tale dettato normativo . In un’altra occasione, aveva utilizzato la via della sentenza interpretativa adeguatrice, grazie alla quale, interpretando estensivamente l’articolo, affermava che i quei diritti ( art. 19) dovessero essere applicati anche ai sindacati meramente firmatari, senza che rilevasse la partecipazione o la no partecipazione ai negoziati.
Infine, come dimostra la sentenza, la Corte è stata costretta a dichiarare l’illegittimità dell’art. 19.