Consiglio di Stato:brevità dei tempi di valutazione non è invalidante

26.08.2013 16:40

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 luglio 2013, n. 4016

 

E’ stato rigettato il motivo di ricorso relativo ai tempi esigui per la valutazioni dei curricula dei candidati ad un concorso pubblico. Secondo il Consiglio di Stato, non vi è sindacabilità sul tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per valutare i candidati. Non esiste infatti una legge o un regolamento che indichi, neanche sommariamente, un tempo minimo richiesto per la valutazione. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, sarebbe impossibile stabilire quali concorrenti siano stati esaminati con maggiore attenzione e quali invece siano state analizzati in tempi esigui. E’ da escludere dunque che la brevità dei tempi sia un carattere invalidante , a meno che da un’analisi delle tempistiche  dei verbali non emerga palese ed incontestabile incompatibilità con un esame soddisfacente e approfondito dei profili curriculari.