Cenni sul principio di sussidiarietà

30.06.2013 15:18
 
l principio di sussidiarietà è sancito dall'articolo 118 della Costituzione italiana, così come modificato dalla legge costituzionale n°3 del 2001 . Tale principio è un criterio di partizione delle funzioni politiche e amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli territoriali  e tra enti e iniziativa privata, associata ed individuale. Ha anche un’origine comunitaria in quanto è stato enunciato per la prima volta compiutamente dal trattato CE che prevede che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunità debba intervenire solo nel caso in cui gli scopi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli stati membri.  Il principio di sussidiarietà si divide in due sottocategorie: la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale.
 
Principio di sussidiarietà orizzontale: prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n°3 del 2001 che ha modificato l’art. 118, era già richiamato dall’articolo 4 comma 3 della legge 59/1997 (prima legge Bassanini) . Ne fa menzione anche il Testo Unico sugli enti locali (art.3 4°comma):  “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”. La sussidiarietà orizzontale viene sancita dal 4°comma dell’art. 118 della Costituzione : “ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.  Questo significa che tutti gli enti pubblici rappresentativi indicati dal 4°comma, quando decidono di tutelare un diritto sociale, devono privilegiare l’azione dei singoli cittadini o delle aggregazioni sociali e soltanto dopo l’accertamento della necessità di un pubblico intervento, possono attribuirsi o attribuire ad un altro ente rappresentativo la tutela di quel diritto. 
 
Principio di sussidiarietà verticale: 1 comma art. 118 Costituzione : “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” . Rappresenta il criterio di ripartizione delle competenze fra stato ed autonomie locali. La ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi, più vicini al cittadino e ai bisogni del territorio.
 
Link di riferimento
 
 
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 : https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm
 
di Giovanna Cento