Cassazione: una pronuncia sullo sfratto
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 27 agosto 2013 n. 19602
Secondo la Suprema Corte di Cassazione una clausola risolutiva non causa automaticamente lo scioglimento del contratto in caso di inadempimento in quanto l’art. 1218 cod.civ. impone l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento almeno a titolo di colpa.
La Corte precisa che l’accertamento deve essere riferito al momento dell’inadempimento e non ad eventuali condotte delle parti successive al suo verificarsi.
Dunque la clausola che prevede la risoluzione non comporta in automatico lo sfratto.