Cassazione: separazione, assegno di mantenimento e cura dei figli
Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 17089 , 10 Luglio 2013.
Caso di specie: una prima pronuncia di separazione di marito e moglie addebitava la separazione a carico del marito. Inoltre l’affidamento del figlio era in condiviso ( ma il minore, di fatto, abitava con la madre). In appello è stata registrata una completa riforma: l’addebito a carico del marito è stato revocato e si è disposta l’azione dei servizi sociali che avrebbero dovuto valutare l’aspetto relazionale fra madre e figlio. L’ex moglie ha fatto ricorso avverso la sentenza di appello per violazione di legge e difetto di motivazione.
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, nello specifico l’impugnazione riguardante una sbagliata quantificazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento che era stato valutato solo in base alle necessità del figlio e senza alcuna considerazione del patrimonio di madre e padre. La Corte ha invece rigettato gli altri motivi.
La Cassazione ha precisato che l’addebito debba basarsi su un’analisi della condotta degli ex coniugi e si debba appurare la sussistenza di un nesso di causalità tra le vicendevoli violazioni dei doveri familiari e l’impossibilità di prosecuzione della convivenza. Tale esame deve avere carattere complessivo e deve comparare i comportamenti , per chiarire se una condotta contraria ai doveri coniugali sia stata o meno una reazione ad un atteggiamento di inadempienza dell’altra parte. La Corte evidenzia che rimane fermo l’obbligo dei genitori di educare e curare i figli per garantire una normale crescita psicofisica , assicurando il mantenimento di un contesto di stabilità domestica ritenuta, nel caso di specie, carente .