Cassazione: quando cessa per un genitore il dovere di mantenere il figlio ormai maggiorenne?
Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 20137 , 3 Settembre 2013.
Caso di specie: Una donna agisce avverso il padre naturale il quale, al momento della nascita, non l’aveva riconosciuta come figlia legittima. L’uomo era stato riconosciuto dal Tribunale come padre naturale e condannato a pagare una quota mensile per il mantenimento della figlia , alla quale è stato concessa l’aggiunta del cognome del padre di fianco al proprio. La somma , abbastanza consistente, era stata quantificata dal Tribunale partendo dalla considerazione che la figlia, non vivendo in un contesto familiare agiato come quello del padre naturale, avrebbe perso occasioni di godere di una qualità di vita più elevata. La sentenza era stata confermata anche in appello.
Il padre proponeva quindi ricorso, con la motivazione che l’importo fosse illegittimo in quanto la figlia, che all’epoca dell’appello possedeva 28 anni, aveva un proprio reddito che la rendeva economicamente autonoma.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Infatti, secondo i giudici, bisogna tracciare una differenza fra il risarcimento del danno ( di non avere potuto godere delle chances che avrebbe avuto vivendo nell’agiato contesto familiare del padre naturale) e il mantenimento. Secondo la Corte, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne sul genitore non convivente, cessa al conseguimento , da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica che consiste nel percepire un reddito “ corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato”.