Cassazione: falso in atto pubblico quando la cartella clinica viene aggiornata ad intermittenza
Cassazione penale sez. V, sentenza 11.09.2013 n° 37314 (Simone Marani)
Secondo la Corte di Cassazione , essendo la cartella clinica un diario che registra tutti i fatti clinici correlati alla malattia del paziente , anche le annotazioni effettuate in un momento successivo e senza la presenza di una ragione valida possono integrare il reato di falso in atto pubblico .
Il caso di specie: una dipendente ospedaliera aveva apposto , a distanza di tanto tempo, una dicitura specificativa di cui il paziente non era stato ragguagliato relativamente al risultato di un esame . Il Gip aveva assolto l’imputata, ritenendo non sussistente l’elemento soggettivo del reato, in quanto l’aggiunta apposta sulla cartella clinica aveva carattere veritiero e sul presupposto che il ritardo nella comunicazione al paziente della rettifica non rilevasse.
Secondo i giudici d’appello, invece, l’aggiunta doveva considerarsi penalmente rilevante, in quanto non possono essere ammesse integrazioni della cartella clinica con efficacia <<ora per allora>>, dato che la cartella clinica ha proprio la funzione di registrare con esattezza il decorso della malattia del paziente.
Secondo la Suprema Corte, la cartella clinica possiede natura di atto pubblico e nel caso di specie la fede pubblica ( cioè il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in questione) viene lesa anche quando, indipendentemente dalla veridicità del contenuto dell’atto pubblico, non ci sia stata una corrispondenza fra l’iter di formazione dell’atto e quanto riportato graficamente nell’atto stesso. Secondo la Corte ci troviamo di fronte alla falsa rappresentazione di una realtà giuridicamente rilevante.
Sussiste il reato di falso ogni qual volta si appongano modifiche su un atto già definitivamente formato , anche quando l’intento dell’agente sia quello di conformare il contenuto al vero. Inoltre, i dati del paziente devono essere riportati nello specifico momento in cui rilevano e non in un tempo successivo.
Ne deriva che il reato di falso materiale sussiste non soltanto quando il contenuto delle annotazioni non aderisce alla realtà ma anche quando non vi è corrispondenza fra l’iter di formazione dell’atto e ciò che viene riportato sull’atto stesso.