Brevissimi e sommari cenni sul peculato
Per chi non avesse chiari gli elementi che delineano questa specifica fattispecie delittuosa, eccone un tentativo di chiarimento. Il primo comma dell’articolo 314 del Codice Penale recita così:
“ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”
Per cominciare, il peculato appartiene alla categoria dei reati propri, vale a dire quelli per commettere i quali l’autore deve essere titolare di una particolare qualità personale. Nel caso specifico, il soggetto agente non può essere altri se non un pubblico ufficiale ( colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa che si estrinseca in un potere deliberativo, autoritativo, certificativo) o un incaricato di pubblico servizio( colui il quale svolge un’attività disciplinata nelle medesime forme della pubblica funzione senza detenere però i suddetti poteri caratteristici di questa). E’ inoltre un reato di danno ( ovvero che provoca la lesione di un bene giuridico protetto dall’ordinamento) di natura plurioffensiva, in quanto offende più beni giuridici, nel caso specifico sia l’efficienza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, che il patrimonio della stessa.
Commette dunque il reato di peculato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo un bene nella propria disponibilità per motivi di servizio o d’ufficio, ne fa utilizzo come se fosse il reale proprietario, sottraendo denaro o cosa mobile e ponendo l’oggetto dell’appropriazione a profitto proprio o di altri. Si presuppone che le cose oggetto di peculato abbiano un valore economico che non sia talmente esiguo da non ledere l’integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.
E’ necessario inoltre prestare attenzione alla distinzione fra peculato e truffa e peculato e furto. Mentre chi commette il reato di peculato ha già , per ragioni d’ufficio o servizio, il possesso della cosa, chi commette una truffa non ha nella propria disponibilità l’oggetto e deve dunque ricorrere a mezzi fraudolenti ( raggiri, artifici) per ottenere la disponibilità dell’oggetto che. Il peculato si distingue invece dal furto in quanto il secondo presuppone la sottrazione della cosa a chi la detiene, mentre nel peculato il soggetto agente né è già in possesso .
La sentenza di condanna per peculato causa l’interdizione dai pubblici uffici . Nel caso in cui la pena sia superiore ai tre anni di reclusione, la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica.
Di Giovanna Cento