Ausiliario del traffico dipendente privato non risponde dei reati di falso in atto pubblico
La Corte di Cassazione Penale, sentenza 14.6.2013, n. 26222
Un ausiliario del traffico, dipendente di una società che si occupa di accertare violazioni in materia di sosta di autoveicoli all’interno del territorio comunale, aveva contraffatto un verbale , indicando un numero di targa diverso rispetto a quello del veicolo sanzionato e disfacendosi della copia del verbale che andava consegnata al guidatore.
La Corte di Cassazione era tenuta a decidere sui reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ( art. 476 c.p.) e di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri ( art. 490 c.p.)
Trattandosi di una s.p.a . , sembrava doversi escludere il reato di cui all’art. 476 c.p. . Per quanto riguarda invece la distruzione e l’occultamento di atti veri, la condotta sembrava non integrare il reato, in quanto la copia del verbale non si sostituiva all’originale poiché sarebbe da considerarsi solo un attestato di un atto pubblico.
Il dilemma stava però nel fatto che , prescindendo dalla natura della società presso la quale era impiegato l’ausiliario, le condotte venivano comunque esercitate nell’ambito di un’attività per la quale l’art. 68 comma 1 legge 23/12/1999 n. 488 prevede il potere di stilare verbali che hanno efficacia di atti pubblici.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ausiliario del traffico non risponde dei reati sopra menzionati.
Questo perché l’art. 476 si riferisce alla condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che sia un impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico. In questo senso, l’ausiliario del traffico non possiede la qualifica di pubblico ufficiale. Inoltre, all’ausiliario del traffico manca anche la qualifica di pubblico impiegato, elemento indispensabile perché si possa prendere in considerazione l’ipotesi di reato dell’art. 476.