Atto e provvedimento amministrativo: elementi comuni e distinzione dottrinale
Art. 13 Cost. : Gli atti e i provvedimenti sono sottoposti ad uno specifico regime giuridico: sottoposizione a un controllo giurisdizionale da parte del giudice amministrativo e ordinario . Sono annullabili in caso di accertata difformità rispetto alla norma.
Art. 26 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato (1924), abrogato dal Codice del processo amministrativo ( d.lgs. 2 luglio 2010 n° 104) e sostituito da disposizioni analoghe :
Vengono determinate le condizioni minime per accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa (impugnabilità o giustiziabilità dell’atto amministrativo). Deve trattarsi di un atto emanato da una autorità amministrativa , ritenuto illegittimo dal ricorrente per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, che leda una situazione giuridica soggettiva del privato ( interesse legittimo).
Art. 1 comma 1 –bis della l. 241/1990 introdotto con l. 15/2005 : La p.a. agisce secondo norme di diritto privato nell’adozione di atti di natura non autoritativa , che vanno distinti dagli atti di natura autoritativa, assoggettati dal regime pubblicistico degli atti amministrativi.
Art. 3 l. 241/1990; Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato ( a differenza degli atti privati)
Art. 7 l. 241/1990: L’avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produrrà effetti diretti.
Art. 21-bis l. 241/1990: Il provvedimento amministrativo acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione effettuata agli stessi.
Sia l’art. 7 che l’art. 21-bis richiamano autoritarietà- imperatività, ovvero l’attitudine a determinare in modo unilaterale la produzione degli effetti giuridici nei confronti di terzi.
Art. 2 comma 1 l. 241/1990:L’amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento in seguito ad una istanza o domanda presentata alla p.a. da un privato o d’ufficio.
DISTINZIONE DOTTRINALE FRA ATTO E PROVVEDIMENTO:
Atto: Ogni dichiarazione di volontà, desiderio, conoscenza, giudizio, compiuta da un soggetto dell’amministrazione nell’ambito dell’esercizio di una potestà amministrativa. Es : atti endoprocedimentali come pareri, valutazioni tecniche, intimazioni, che spesso hanno carattere accessorio o strumentale rispetto al provvedimento.
Provvedimento: Manifestazione di volontà dell’amministrazione all’esito di un provvedimento, finalizzata alla tutela di un interesse pubblico e volta a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari del provvedimento. Es. : decreto di espropriazione, autorizzazione, sanzione amministrativa.
Di Giovanna Cento